17 febbraio 2012

TAXART Reddito-metro

 
Il Nuovo Redditometro, in fase di sperimentazione, include tra le voci di spesa anche le opere d’arte. Ma nel Vecchio Redditometro erano effettivamente escluse?

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La volatilità dei mercati mondiali generata dall’attuale crisi finanziaria induce, sempre più, i detentori di più o meno grandi patrimoni a ricercare strumenti alternativi di investimento. La quotazione dell’oro è raddoppiata in meno di ventiquattro mesi ed è tornato alla ribalta anche il mercato dei preziosi. E il mercato delle opere d’arte moderna e contemporanea è in straordinaria crescita[1]. Gli amanti di quadri e di oggetti preziosi devono, però, valutare quanto la disponibilità di tali beni possa compromettere il loro rapporto con il Fisco. Il possesso di opere d’arte, infatti, potrebbe rappresentare un ulteriore arma nelle mani dell’Amministrazione Finanziaria ai fini della rideterminazione sintetica del reddito del contribuente.

La problematica risulta di grande e attuale interesse a causa della rivisitazione, apportata dal Decreto Legge n. 78 del 2010, dell’art. 38 del D.P.R. 600 del 1973 in tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, meglio noto con il temine di “Redditometro”. Vediamo le differenze principali tra la vecchia e la nuova normativa. L’accertamento da Redditometro disciplinato dal previgente articolo 38 del D.P.R. 600 del 1973 prevede la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di rideterminare il reddito complessivo netto del contribuente sulla base di elementi di fatto certi quando il reddito dichiarato risulta non congruo, rispetto al reddito accertato, per due o più periodi d’imposta[2]. Il Decreto del Ministero delle Finanze del 10 settembre 1992 ha individuato gli elementi e i coefficienti indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sono legittimati ad emettere avvisi di accertamento in rettifica del reddito dichiarato[3]. Il Decreto in questione ha specificato, inoltre, il reddito attribuibile al possesso dei singoli beni e le modalità operative di determinazione del reddito complessivo netto del contribuente. Si tratta, pertanto, di fatti costituenti presunzioni legali che legittimano gli uffici ad emettere avvisi di accertamento in rettifica contro cui non sempre risulta agevole trovare strumenti di difesa. Ma il possesso di opere d’arte non rappresenta, per il “Vecchio Redditometro”, un indice reddituale automatico. La tabella allegata al Decreto infatti non riporta, tra i beni “indice”, le opere d’arte. La disponibilità di un autoveicolo con alimentazione a benzina e con 20HP di potenza genera, secondo i coefficienti redditometrici, un reddito presunto di circa Euro 25.000. Se il reddito dichiarato dal contribuente è inferiore a Euro 18.750 l’ufficio è legittimato ad emettere un avviso di accertamento. Il possesso di un’opera d’arte, invece, non genere un reddito automatico attribuibile al contribuente. Ciò non significa che i possessori di opere d’arte possano abbassare la guardia relativamente ai periodi d’imposta rientranti nel “Vecchio redditometro”[4]. L’art. 1 del Decreto Ministeriale del 1992, al comma 2, prevede, infatti, la possibilità che l’ufficio utilizzi ulteriori elementi e circostanze di fatto diversi da quelli previsti nella tabella allegata, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito. Ciò è avvalorato anche da una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 21 del 2011, che, nell’agevolare l’attività di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo per il periodo d’imposta 2008, individua una “lista sinottica” in cui confluiscono i dati della tabella allegata al Decreto Ministeriale, unitamente ad altri indici, contenuti in altre liste in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Non è da escludere, pertanto, che una di queste liste riguardi proprio il possesso di opere d’arte. Non è semplice prevedere, pertanto, come l’Amministrazione valuterà l’acquisto di un’opera d’arte nella determinazione del reddito. Potrebbe considerarlo un incremento patrimoniale, soprattutto per le opere di elevato valore, e richiedere al contribuente la dimostrazione che le somme utilizzate per l’acquisto siano frutto di redditi e risparmi di precedenti periodi d’imposta. Potrebbe, in caso di opere di modesto valore, considerare l’acquisto una spesa corrente e imputare la stessa al reddito prodotto nell’anno dell’acquisto.

Ma veniamo al “Nuovo Redditometro”. Le novità principali riguardano la riduzione dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato, ai fini dell’avvio della fase di controllo, e la possibilità di procedere all’accertamento sintetico in caso di scostamenti sul singolo periodo d’imposta. Allo stato attuale i Decreti Ministeriali attuativi del “Nuovo Redditometro” non sono stati ancora emanati. E’ stata invece resa nota una procedura “sperimentale” basata su sette categorie di spesa, per un totale di oltre cento voci, applicabile ai redditi del 2009 e dei successivi periodi d’imposta. Il nuovo strumento accertativo sembra fare molto affidamento sul concetto di spesa di qualsiasi genere e non sul concetto di spesa cui attribuire un indice di capacità contributiva, come presupposto della ricostruzione del reddito del contribuente[5]. Tra le spese considerate ci sono quelle relative agli oggetti d’arte o antiquariato. L’Agenzia delle Entrate, sulla base di questo cambio di rotta, potrebbe imputare le spese sostenute per l’acquisto di un quadro di valore, unitamente all’acquisto di un’autovettura e a tutte le altre spese correnti, al periodo d’imposta in cui sono sostenute. Sta al contribuente dimostrare, in caso di accertamento, che le spese effettuate derivano dal possesso di redditi di differente natura o che sono il frutto di redditi o risparmi accumulati in precedenti periodi d’imposta[6]. Dunque, ad ogni acquisto d’arte deve oggi corrispondere una preventiva verifica della “capienza” del reddito dell’anno, ovvero della possibilità di provare che il prezzo è pagato con disinvestimenti o finanziamenti…

 

di giovanni sgobio

 

[1]Marilena Pirrelli, L’arte astratta regina delle aste, in “Il Sole 24 Ore” del 12 novembre 2011.

[2]La non congruità si manifesta quando il reddito accertabile si discosta per almeno un quarto dal reddito dichiarato.

[3]La tabella allegata al Decreto Ministeriale indica i seguenti beni:

– Aereomobili;

– Navi e imbarcazioni da diporto;

– Autoveicoli;

– Altri mezzi di trasporto a motore;

– Roulottes;

– Residenze principali e secondarie;

– Collaboratori familiari;

– Cavalli da corsa e da equitazione;

– Assicurazioni di ogni tipo.

[4]Il previgente strumento si applica fino al periodo d’imposta 2008. Il “vecchio redditometro” andrà in pensione, pertanto, il 31 dicembre 2013 ovvero il 31 dicembre 2014 in caso di omessa presentazione del Modello Unico 2009.

[5]Il nuovo comma 4 dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973 prevede che l’Ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta.

[6]Resta valida la possibilità per il contribuente di giustificare il finanziamento delle spese con il possesso di redditi esenti, di redditi soggetti a ritenuta alla fonte, di somme ricevute a titolo di donazione o successione.

 

 

tax art è una rubrica curata da franco dante, specializzato in fiscalità dell’arte e founding partner dello Studio Dante&Associati

 

*articolo pubblicato su Exibart.onpaper n. 76. Te l’eri perso? Abbonati!

 
 
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