06 luglio 2012

JUSARTIS Una mostra d’arte è protetta dal diritto d’autore?

 
Quando viene commissionata un’opera d’arte, quali sono i diritti del committente e degli autori? Se una mostra d’arte viene replicata all’insaputa dell’autore, quali diritti possono farsi valere?

di

Il caso: un Comune commissiona ad un curatore la progettazione e l’allestimento di una mostra, da tenersi in Italia, in un determinato tempo. Al curatore viene affidato altresì il compito di redigere un catalogo. Tempo dopo, il Comune, senza nulla dire al curatore, replica la mostra in un altro Paese (con alcune modifiche) e riedita il catalogo, anche qui apportandovi alcune modifiche. Il curatore fa causa al Comune e chiede il risarcimento dei danni adducendo 1) di non aver acconsentito alla replica della mostra e 2) di non essere stato pagato per la riproduzione della stessa, oltre che del catalogo. Il curatore perde la causa. Nel caso citato si trattava di una mostra archeologica, ma i principi in diritto emersi possono valere a livello generale per qualsiasi tipologia di mostra.
Ecco una delle questioni che ha dovuto risolvere il Tribunale adìto: una mostra è oggetto del diritto d’autore? In via generale, la risposta è sì (sia come opera dell’ingegno compilativa di carattere creativo – art. 4 l. aut.; sia come banca dati – art. 2. n. 9 l. aut.;  sia come oggetto del diritto previsto dall’art. 102 bis l. aut.); tuttavia la risposta è stata no, nel caso citato. Ciò in quanto la difesa del curatore non aveva dato le prove, né spiegato “in quale modo originale fossero stati organizzati ed esposti gli oggetti d’arte dei quali si componeva la mostra” (così il Tribunale in motivazione). In altre parole: il giudice non ha avuto modo di verificare la cd. creatività dell’opera e dunque ne ha negato la tutela. Altra questione: il catalogo di una mostra è protetto dal diritto d’autore? Il Tribunale risponde di sì… però quali diritti spettano al curatore/autore e quali al Comune 
committente? L’art. 11 della legge sul diritto d’autore prescrive che “alle amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni spetta il diritto d’autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese”. Il diritto di sfruttamento economico dell’opera spetta dunque al Comune. La questione diventa allora: il Comune è titolare di tutti i diritti patrimoniali d’autore o solo di quelli espressamente previsti nel contratto con il curatore? Il Tribunale adito aderisce all’orientamento emerso più recentemente in magistratura, secondo il quale il committente acquisterebbe solo e soltanto i diritti patrimoniali rispondenti allo scopo perseguito nel contratto di commissione. In altre parole, se nel contratto non viene menzionata specificamente la possibilità di realizzare una replica della mostra o una riedizione del catalogo e, anzi, suo scopo è solo quello di creare un “unicum” (una sola mostra ed una sola edizione del catalogo), allora il Comune non può procedere a dette attività senza il consenso del curatore e senza pagargli il compenso dovuto. Nel caso citato, tuttavia, la difesa del Comune aveva provato che, successivamente alla stipula del contratto, il Comune aveva realizzato ulteriori repliche della mostra in diversi Comuni italiani, senza che mai il curatore si fosse lamentato. Il Tribunale, dando rilievo al comportamento tenuto dalle parti dopo la stipula del contratto, ha dunque respinto la richiesta di tutela invocata dal curatore (con decisione, a rigore, non aliena da obiezioni). Fortunatamente per il curatore, i diritti morali d’autore non vengono né possono mai essere ceduti (si pensi ad esempio al diritto ad essere riconosciuto autore dell’opera, o al diritto all’integrità della stessa), per cui potrà allora sempre pretendere, ad esempio, di essere indicato quale autore dell’opera e che ad essa non vengano apportate modifiche pregiudizievoli al proprio onore ed alla propria reputazione.
di elisa vittone
l’avvocato elisa vittone è specializzata nell’area della proprietà industriale ed intellettuale; presidente dell’associazione culturale Interalia; nel 2010 membro dell’IPSoc di Londra.

*(photo) Una veduta di “Monumenta” di Daniel Buren al Grand Palais di Parigi 

*articolo pubblicato su Exibart.onpaper n. 75. Te l’eri perso? Abbonati!


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