05 settembre 2002

Una nuova legge per l’arte contemporanea in Sicilia

 
E’ nato (almeno sulla carta) il Museo d’ Arte Contemporanea di Palermo. Lo istituisce una recentissima legge regionale che tra norme sul mondo del lavoro e altre disposizioni di vario argomento, introduce un dettagliato piano di intervento nel settore dell’arte contemporanea…

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I mesi estivi, si sa, sono spesso utilizzati dal legislatore per qualche colpo di mano. Questa volta è con un certo piacere scoprire che la Gazzetta Ufficiale del giorno dopo Ferragosto (GURS n. 38 del 16/08/2002) ha sfornato una legge che pone le basi di un ruolo serio ed incisivo della Regione Siciliana nel campo dell’arte contemporanea (Legge 9 agosto 2002, n.9). Anzitutto si prevede l’istituzione a Palermo di un “Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva moderna e contemporanea, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni ed attività connesse” (art. 18, 1° c.). Si stabilisce inoltre la collaborazione con ericedipartimenti ed istituti universitari ma anche con istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale, mediante la stipula di apposite convenzioni (2° c.). Il riferimento è probabilmente a strutture come la Salerniana di Erice, che dopo anni di attività ai massimi livelli sta languendo per mancanza di fondi, o la Fondazione Orestiadi di Gibellina, così come forse il Museum di Bagheria di Ezio Pagano, o la Fiumara d’arte di Antonio Presti, per la quale tuttavia l’assessore ai beni culturali Fabio Granata ha assicurato un più radicale intervento di tutela, trasformando il complesso della Fiumara e dell’Atelier sul mare in fondazione regionale per evitare che un così importante pezzo del patrimonio artistico internazionale vada disperso. Nel settore dell’arte contemporanea la legge appena introdotta determina un radicale mutamento di prospettive. Non più soltanto il mero finanziamento di mostre estemporanee (per “dovere d’ufficio”), e neppure più quell’atteggiamento superficiale che ha sempre cercato di giustificare in termini di limite intrinseco all’ordinamento giuridico stesso, il disinteresse dell’amministrazione in questo ambito. Fino a poco tempo fa, infatti, si sosteneva che fosse la mancanza del presupposto dei “50 anni dalla creazione dell’opera ”- previsto dal Testo Unico sui beni culturali – ad impedire qualsiasi assesore granataprogettualità concreta in questo campo. Confondendo un requisito di tutela per una qualificazione di rilevanza culturale (il TU non si occupa altro che di tutela) si affermava che in questo ambito non era possibile una valutazione artistica ed economica che offrisse quel minimo di affidabilità richiesto dall’azione della pubblica amministrazione.
Impostazione evidentemente smentita da facili considerazioni, come quella che l’opera d’arte è una creazione dell’ingegno umano tutelata sotto vari profili dal nostro ordinamento (in primo luogo il diritto d’autore), e in quanto tale suscettibile di una valutazione economica talora consistentissima (si pensi a tante opere con meno di cinquant’anni da quelle di Picasso a quelle di Bacon), e che non è tanto il trascorrere del tempo il vero giudice del valore artistico di un’opera (quasi che il settore abbia un che di trascendentale e misterico) ma che è piuttosto il peso culturale che l’opera assume nell’ambito del dibattito artistico a costituire l’effettivo metro di giudizio. Critici d’arte e professoroni universitari stanno lì per questo. Ma tant’è. La situazione sembra essersi sbloccata solo adesso con questa legge. Si darà vita ad un circuito tra le diverse entità pubbliche e private che si occupano ad alto livello di arte contemporanea anche dando vita ad interventi diretti a “diffondere e valorizzare le espressioni dell’arte moderna e contemporanea in Sicilia” (art.20). Diverse norme lasciano trasparire, pur nella loro genericità, intenti ben precisi nella mente del legislatore-amministratore. L’articolo 20 ribadisce il potere per la Regione di dichiarare “di importante carattere artistico” talune opere di architettura contemporanea. Si menziona a tal proposito l’art. 20 della legge 22 aprile 1941, n.633 che riguarda la tutela dell’integrità dell’opera dell’ingegno contro ogni modificazione non autorizzata. L’architetto che di norma è costretto a subire le modifiche che si rendono necessarie in corso d’opera, ha diritto però allo “studio e l’attuazione di tali modificazioni” in presenza della summenzionata dichiarazione dell’autorità statale. Che avrà in mente l’amministrazione? Altra cosa singolare è la previsione di una sezione del Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea intitolata a “Francesco Messina” da crearsi nel Comune di Linguaglossa (art.18, 5° c.). Perché proprio in questo piccolo Comune? Solo perché è il paese natale dell’artista? E l’arte contemporanea cosa c’entra? Non sarebbe stato meglio creare semplicemente un Museo dedicato all’artista? Di certo sembra di capire si sta cercando di creare una rete di rapporti fra tutte le realtà che si occupano di arte contemporanea e modernaatelier sul mare in Sicilia, anche con l’intento apprezzabile di dare vita ad un circuito che immancabilmente avrà un ruolo di primaria importanza nella promozione turistica dell’Isola. Finalmente si è capito che il turista va a caccia soprattutto di arte e di strutture che gliela sappiano offrire. E così si prevede che nelle strutture museali, bibliotecarie, archeologiche della Regione i servizi “aggiuntivi” previsti dall’art. 112 del TU (vendita cataloghi, audiovisivi, materiale informativo riproduzioni di beni culturali, i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba etc.) siano erogati sulla base di convenzioni con aziende specializzate (art.21). La Targa Florio viene dichiarata patrimonio storico–culturale della Regione siciliana (art.23), e sembra sarà creato un apposito museo ad essa dedicata con un posto vendita di auto storiche in miniatura che certamente attirerà una folta clientela di appassionati. Importante elemento è inoltre previsto dall’art.28 che prevede che il 30% dei proventi derivanti dallo “sbigliettamento” sarà versato trimestralmente ai comuni o alle associazioni di comuni nel cui territorio si trovano le relative strutture.
Una legge quindi importante che mira ad aumentare l’appeal turistico della Sicilia, creando posti di lavoro, aumentandone al contempo il prestigio culturale. L’importante è però che non si faccia confusione e ci si tano festa, finestra del poetaaffidi a professionisti di provata esperienza. E’ inoltre importante non disperdere le energie che già sono state spese in progetti analoghi. Si pensi ad esempio al lavoro di Eva di Stefano sul MMAC per i Cantieri culturali alla Zisa di Palermo, struttura che rischierebbe ora di essere del tutto travolta da un’analoga iniziativa regionale in città. Fare una cernita tra ciò che vale (e non perché ha più di 50 anni!) e ciò che rischierebbe di bollare qualsivoglia iniziativa come un buffo e goffo tentativo di sprovincializzazione. L’arte è una cosa molto seria. E di queste cose belle la Sicilia ne ha e tante, si pensi semplicemente a realtà come l’Atelier sul Mare e la Fiumara d’arte, che sono un vero e proprio fiore all’occhiello di ciò che in termini di eccellenza nel campo dell’arte contemporanea già offre l’Isola e che attende oggi solo maggiore attenzione e tutela da parte della Regione.

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1 commento

  1. Finalmente esite una legge a questo proposito… cio’ mi rende alquanto contenta, visto che è da un po’ di tempo che cerco di avere delle informazioni sul mmac di Palermo. Forse qualcuno potrebbe indicarmi se esite un indirizzo o un numero di telefono amministrativo del museo ? In modo che possa finalmente entrare in comunicazione con la Signora Eva di Stefano. Grazie

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