22 giugno 2017

Il tuffo che costerà più caro. Inasprite le pene per reati contro il patrimonio culturale

 

di

Il prossimo che vorrà fare il bagno nella Fontana di Trevi potrebbe passare guai molto grossi, turista o artista che sia. Infatti, è stato appena approvato in prima lettura dalla Camera, a sei mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri, il disegno di legge del Governo che interviene nella disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio artistico. Ora non rimane che attendere l’approvazione definitiva del Senato. 
«Grazie anche alle modifiche introdotte nel corso del dibattito nelle commissioni parlamentari – ha sottolineato il Ministro Dario Franceschini – questa riforma introduce strumenti efficaci e moderni per contrastare i reati contro il patrimonio culturale. Un provvedimento molto importante, non solo per l’Italia, ma per l’intera comunità internazionale che, a partire dall’Onu fino al G7 Cultura di Firenze, identifica sempre più la tutela del patrimonio culturale come una priorità. Con queste nuove norme l’Italia si pone all’avanguardia nel mondo». 
I sei articoli del nuovo Titolo VIII-bis del Codice penale “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, danno coerenza al sistema delle sanzioni, superando la divisione tra codice penale e codice dei beni culturali, introducono figure di reato autonome, inaspriscono le pene esistenti e introducono aggravanti qualora i reati comuni siano commessi contro i beni culturali. Adesso, i reati con specifico riferimento ai beni culturali, archeologici e paesaggistici sono furto, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio, illecita detenzione, violazioni in materia di alienazione, uscita o esportazione illecita, danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito, devastazione e saccheggio, contraffazione, attività organizzate per il traffico illecito. Introdotte anche nuove modalità processuali come l’arresto in flagranza, il processo per direttissima e le intercettazioni telefoniche. 
Raddoppiano le pene previste per danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico, con detenzione da 1 a 5 anni, rispetto all’attuale forbice da 6 mesi a 3 anni. Per il furto invece si rischiano dai 2 ai 12 anni, considerando tutte le aggravanti. Introdotta anche la nuova figura di reato contravvenzionale per il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in prossimità di aree archeologiche. 
Rinforzati anche il ruolo e i mezzi delle forze dell’ordine e degli ufficiali di polizia giudiziaria, prevedendo anche operazioni sotto copertura e siti civetta su internet, strumenti già previsti per altre, gravi tipologie di delitti.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui