Dettaglio dello Scudo con Testa di Medusa di Caravaggio custodito agli Uffizi
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante l’esportazione dello Scudo con Testa di Medusa (qui analizzata nel dettaglio) è particolarmente interessante, a mio avviso, laddove afferma che illegittimo è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione ha rinunciato all’acquisto del dipinto di Caravaggio e ciò in contraddizione con l’intervenuto riconoscimento dell’eccezionale importanza storico-culturale della Testa di Medusa (quella che è stata realizzata per prova) per il patrimonio nazionale.
Afferma il Giudice che il danno per il proprietario non è quello di non poter esportare l’opera, quanto quello di non poterla vendere al più alto prezzo offerto dal mercato internazionale. Quindi eventuali rilievi di incostituzionalità, ai sensi dell’art. 42 della Costituzione, possono riguardare il comma 2 dell’art. 70 del Codice dei beni culturali allorché configura come “mera facoltà” anziché come “obbligo” l’acquisto da parte della Pubblica Amministrazione di un’opera di particolare importanza al prezzo offerto dal mercato internazionale. Ma il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione ha deciso di non acquistare l’opera non è stato impugnato. Il Tribunale, quindi, non essendo stato investito con una specifica impugnazione dell’illegittimità dell’atto di rifiuto all’acquisto dell’opera, non ha potuto rimettere l’eccezione di incostituzionalità della disciplina in questione al giudizio della Corte Costituzionale.
In effetti è inaccettabile che la Pubblica Amministrazione usi due misure: la Medusa è di Caravaggio quando il privato richiede il certificato di libera circolazione, per consentirne l’esportazione; non è più con certezza di Caravaggio quando si tratta di acquistarla. Nel contempo va detto che la Pubblica Amministrazione dovrebbe essere in generale più selettiva nel riconoscere la particolare rilevanza culturale di un bene. Poi, sarebbe opportuno che la normativa venisse ripensata in modo tale da evitare che il proprietario subisca dei forti pregiudizi patrimoniali allorché si trovi nelle condizioni di spuntare prezzi più alti sul mercato internazionale. Fermo restando il carattere universale dell’arte e il valore della fruibilità da parte di tutti, al di là della propria nazionalità. La circolazione dell’arte va favorita, soprattutto nell’ambito pubblico o presso soggetti privati che garantiscano l’esposizione pubblica delle opere.
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