Il diritto di seguito (droit de suite) è il diritto dellâautore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione della rivendita delle stesse. I nodi irrisolti in merito allâapplicazione della legge sul diritto di seguito nei vari ordinamenti statali sono molti; tra tutti tratteremo, per ora, uno: quali opere, esattamente, soggiacciono al diritto di seguito? In Italia, il recepimento della Direttiva 2001/84/CE è stato attuato con il Dlgs. 118 del 13.2.2006, in vigore dal 9 aprile 2006. Programma della Direttiva era, infatti, anche quello di âarmonizzare le categorie di opere dâarte soggette al dirittoâ. La prima domanda che si pone è: cosa costituisce opera dâarte protetta dal diritto dâautore? PerchĂŠ solo le opere protette da copyright possono essere oggetto del diritto di seguito? Quesiti di non facile risposta. In Inghilterra, recentemente, si è discusso se âlâelmetto di Star Warsâ costituisse o meno unâopera della scultura protetta da copyright; e, nel luglio 2011, la Suprema Corte inglese ha affermato che â secondo la legge inglese â âlâelmetto di Star Warsâ non può essere considerato come âsculturaâ.
Per non parlare del famoso caso Brancusi: nel 1928, lâautore ottenne il riconoscimento che la propria opera âBird in Flightâ costituisse unâopera dâarte, ma dovette prima far causa allo Stato Americano perchĂŠ poi venisse considerata tale. Qualche tempo fa, i giornali dâarte hanno intitolato âFlavin and Viola light works ruled ânot artâ (The Art Newspaper, 16 dicembre 2010): la Commissione Europea (11 agosto 2010) aveva difatti affermato che le opere video e le installazioni al neon, quando importate in Europa, sono soggette ad una IVA del 20% e non alla percentuale del 5% relativa, invece, alle opere dâarte della scultura; le video installazioni â secondo la CE â  debbono essere considerate âDVD players and projectorsâ e le installazioni al neon âlight fittingsâ (il caso aveva riguardato, nello specifico, le opere âHall of Wispersâ di Bill Viola e âSix Alternating Cool White/Warm White Fluorescent Lights Vertical and Centredâ di Dan Flavin). Eâ curioso poi che, di recente, la Corte Suprema Olandese e la Corte di Appello di Parigi abbiano affermato che anche un profumo può essere oggetto di copyright (nel caso deciso dalla Corte olandese si è trattato del profumo â TrĂŠsorâ di LancĂ´me). La determinazione di quali siano le opere dâarte tutelabili con il diritto dâautore ha, pertanto, evidenti riflessi pratici, anche in relazione allâapplicazione del diritto di seguito nei vari Stati Europei.
In materia di categorie di opere protette, la legge italiana ad esempio menziona âgli originali delle opere delle arti figurative â comprese nellâart. 2 della legge sul diritto dâautore â come i quadri, i collages, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonchĂŠ gli originali dei manoscritti, purchĂŠ si tratti di creazioni eseguite dallâautore stesso o di esemplari considerati come opere dâarte e originaliâ. Ma il punto è che lâart. 2 comprende molte piĂš tipologie di opere rispetto a quelle che il decreto del 2006 elenca espressamente; e inoltre, non vengono menzionati nĂŠ i video, nĂŠ le installazioni, nĂŠ le opere del design industriale (art.2, n.10,  LdA). Quindi, la vendita di queste opere sarĂ soggetta al diritto di seguito, oppure no? E gli altri Paesi, ad esempio la Gran Bretagna e la Francia, come si regolano in merito? Il sito DACS UK (il corrispettivo della nostra SIAE) precisa che la legge prevede âuna lista di esempi, ma questa non deve essere intesa come lista esaustiva, dunque, se siete in dubbio, contattateciâ. Il sito dellâADAGP (anchâessa corrispettivo, in Francia, della nostra SIAE) menziona, come oggetto del diritto di seguito, anche âil mobilio, le tappezzerie, le ceramiche, lâarte vetrariaâ, ma poi indica tassativamente il numero massimo di edizioni degli stessi (per la scultura, il massimo è di 12 esemplari; per le tappezziere e le opere dâarte tessile, 8 esemplari e 4 prove dâartista; per le opere fotografiche firmate, massimo 30 esemplari;  per le creazioni su supporto audiovisivo, il massimo è di 12 esemplari; e cosĂŹ via). Il diritto di seguito si applica, infatti, anche alle copie prodotte in numero limitato dallâartista o sotto la sua autoritĂ , purchĂŠ numerate e firmate dallâartista⌠ma il problema è che la legge italiana non prevede espressamente il numero massimo di copie ed è cosĂŹ, ad esempio, anche per la legge inglese (sul sito DACS si trova però un rimando alle Categories A-C of the British Standards Classification of Prints â BS7876). Quanto a opere tutelate, dunque, permangono dubbi e differenze tra Stato e Stato. Lâ11 marzo scorso, tuttavia, si sono chiuse le consultazioni pubbliche relative agli effetti della Direttiva 2001/84/CE nei vari Stati: sarĂ interessante leggerne i risultati (al momento non ancora disponibili sul sito della Commissione Europea). E intanto lâAmerica si risveglia per dire anche la sua sul diritto di seguito.
di elisa vittone
*articolo pubblicato su Exibart.onpaper n. 76. Te lâeri perso? Abbonati!
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Abbiamo avviato una petizione che verte a chiarire e migliorare tale problema ma devo dire che lascia quasi del tutto indifferenti gli artisti in quanto essi confondono ciò che è âstrutturaleâ alla professione con il âvalore artisticoâ due cose diverse ma che possono essere congiunte e connesse senza essere incompatibili. Paradossalmente, gli artisti, vorrebbero essere riconosciuti ed avere dignitĂ professionale senza essere allâinterno di un sistema dâordinamento istituzionale e questo sĂŹ che è incompatibile! Far parte di ordinamenti e regole istituzionali non toglie validitĂ a unâopera dâarte nĂŠ sminuisce o intacca il piano concettuale, filosofico, ideologico, poetico, estetico, ricerca e quantâaltro possa invalidarne fondatezza e pregio.
Molti si sono, diciamo eufemisticamente âinalberatiâ, sostenendo lâinutilitĂ della petizione difendendo lâinconciliabilitĂ della figura artistica in una sistematizzazione di regolamentazione del sistema rivendicando la âlibertĂ â espressiva che, ovviamente, questa rimane eticamente e responsabilmente di competenza dellâartista. Vorrei sottolineare quanto il concetto di âlibertĂ â (attuale e frainteso!) sia sinonimo totale anarchia in cui oltre a mancanza di regolamentazioni, anche a tutela della professione, si giunga allo svilimento dellâarte stessa, in quanto assistiamo a una caduta a 360° anche della ricerca tanto rivendicata e allâimmagine dellâarte italiana nel mondo.
Se per libertĂ si intende lasciar fare di tutto a tutti allora si smetta di rivendicare spazi gratuiti o di lamentare i criteri selettivi messi in atto nelle assegnazioni degli spazi istituzionali (pochi) ancora rimasti a disposizione, poichĂŠ i selezionatori, rivendicano giustamente, la stessa libertĂ di scegliere e scartare secondo i loro pareri, interessi, sodalizi e consorterie. Non esiste rivendicazione di diritti senza reciprocitĂ .
La petizione vuole essere, e lo ripeto, un semplice strumento pragmatico, per ordinare alcuni punti prioritari a favore degli artisti. I problemi sono tantissimi e il sistema è complesso ma, non potendo risolvere tutto con la bacchetta magica, si vuol partire da alcuni punti fondamentali e urgenti, per aprire altri tavoli e dibattiti futuri. Si inizia sempre da un punto, il resto, deve seguire se câè la volontĂ e la collaborazione anche di altre figure, competenze e istituzioni.
http://www.change.org/it/petizioni/programma-lavoro-onorevole-letta-l-italia-l-arte-e-il-sistema-fantasma