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Anche nel mercato dell’arte canadese arrivano i diritti di rivendita: di cosa si tratta

di - 1 Dicembre 2025

Il Canada ha recentemente compiuto un vero passo storico per il proprio settore culturale: per la prima volta, infatti, il Paese si impegna a introdurre un regime di diritti di rivendita – o diritti di seguito – per gli artisti visivi. Si tratta senza dubbio di una misura che potrebbe incidere in modo strutturale sull’ecosistema artistico canadese e, soprattutto, sulle condizioni materiali di chi, nel settore, opera: un risultato atteso e sostenuto a lungo dalle principali organizzazioni di categoria, tra cui CARFAC – Canadian Artists’ Representation / Le Front des Artistes Canadien e RAAV – Regroupement des artistes en arts visuels du Québec.

I diritti di rivendita: di cosa si tratta

Ma che cosa sono, esattamente, i diritti di rivendita? Il concetto è semplice: ogni volta che un’opera d’arte originale verrà rivenduta sul mercato tramite una casa d’aste o una galleria una percentuale del prezzo finale, generalmente intorno al 5%, sarà riconosciuta all’artista o ai suoi eredi. La normativa dovrebbe applicarsi sia alle transazioni interne sia a quelle internazionali, garantendo così una tutela estesa e continuativa lungo l’intero ciclo di vita dell’opera. In questo modo, il valore economico generato nel tempo non rimarrebbe esclusivamente nelle mani di collezionisti e intermediari, ma tornerebbe, almeno in parte, a chi quell’opera l’ha creata.

National Gallery of Canada, Indigenous and Canadian Galleries

Secondo le stime di CARFAC, l’assenza di questi diritti finora ha privato gli artisti canadesi di entrate anche piuttosto ingenti: solo prendendo in considerazione le vendite all’asta degli ultimi anni, avrebbero infatti perso centinaia di migliaia di dollari in royalties non riconosciute. Si tratta di una notizia ancor più rilevante se si tiene in considerazione che in Canada sono oltre 21mila gli artisti visivi professionisti e che molti di loro vivono con redditi mediamente bassi – la cifra mediana riportata è di circa 20.000 CAD/anno -, spesso senza pensione né stabilità.

Per gli artisti indigeni e facenti parte di comunità storicamente marginalizzate —molti dei quali hanno visto le proprie opere esportate e rivendute sul mercato secondario senza alcun beneficio— i diritti di rivendita rappresentano poi una vera e propria possibilità di equità e giustizia economica.

Il nuovo regime non è però ancora legge: il bilancio annuncia l’intenzione di modificare la legge sul diritto d’autore (Copyright Act), ma spetterà al Parlamento convertire l’impegno in norma concreta. Organizzazioni come CARFAC e RAAV stanno già lavorando con il governo per definire soglie minime (ad esempio soglia di prezzo per le opere, modalità di riscossione, trasparenza delle vendite) e assicurarne l’effettiva applicazione.

National Gallery of Canada

Reazioni dal mondo dell’arte, preoccupazioni e attese

Tra le voci più soddisfatte c’è quella di Cory Dingle, direttore dell’eredità dell’artista indigeno Norval Morrisseau, che ha ricordato come questo diritto rappresenti una protezione concreta per gli artisti: «Le royalties raccolte potranno essere reinvestite in istruzione culturale, in conservazione del patrimonio e nella promozione dell’arte indigena in un’ottica di giustizia sociale».

Tuttavia, non mancano interrogativi e voci critiche. Alcune gallerie e operatori del mercato dell’arte, in particolare nel segmento dell’arte inuit e indigeno, hanno espresso preoccupazione per l’impatto sui costi di intermediazione e sull’accessibilità delle opere: per alcuni, la royalty potrebbe scoraggiare la rivendita o spingere i prezzi verso l’alto.

Nonostante queste ombre, il consenso tra artisti e rappresentanze del settore rimane netto: per molti, si tratta di un passaggio necessario per riconoscere il valore materiale e simbolico delle opere, e per garantire una maggiore dignità economica a chi produce arte.

I diritti di rivendita in Italia: come funzionano

In Italia, il diritto di seguito – o droit de suite – è pienamente in vigore ed è disciplinato dal D.lgs. 118/2006, che recepisce la Direttiva europea 2001/84/CE e garantisce agli artisti e ai loro eredi, fino a 70 anni dopo la morte, una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’opera, quando interviene un professionista del mercato, cioè una galleria, una casa d’aste o un mercante.

Si applica quando il prezzo della vendita supera i 3mila euro, percentuale degressiva, dal 4% per la forbice da 3mila a 50mila euro, a  0,25% per le vendite da oltre 500mila €, con un massimo totale di 12.500 € per singola vendita. L’obbligo di pagare e comunicare la vendita grava sul venditore professionale, mentre è la SIAE a riscuotere e a gestire il diritto per conto degli artisti, anche se dal 2024 è possibile conferirlo ad altri organismi di gestione collettiva.

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