Categorie: Street Art

Sentenza OZMO, l’arte è libera. E pure la Street Art è innocente

di - 22 Maggio 2026

Ci sono sentenze che chiudono un processo. E altre che aprono un’epoca.
Quella pronunciata dal Tribunale di Livorno il 13 gennaio 2026 – definitiva dal 29 aprile – appartiene probabilmente alla seconda categoria. Non perché assolva semplicemente un artista dall’accusa di aver “imbrattato” uno spazio pubblico ma perché afferma, con una chiarezza rara nel panorama giuridico italiano, un principio culturale prima ancora che penale: l’arte pubblica può essere un valore aggiunto, non un danno. E la Street Art, se capace di produrre senso, bellezza e relazione con il luogo, non può essere automaticamente assimilata al vandalismo.

L’artista assolto è Gionata Gesi, in arte OZMO, figura centrale della street art italiana. Ma il punto decisivo, forse, è che questa vicenda supera il destino individuale dell’autore e investe una questione più ampia: il rapporto tra arte, spazio pubblico e diritto.
Per la prima volta, infatti, un tribunale italiano non si limita a prosciogliere un writer – pardon, artista – per motivi procedurali o formali ma entra nel merito estetico e culturale dell’opera, riconoscendole esplicitamente una funzione di valorizzazione del bene pubblico.

OZMO, Populonia

L’opera al centro del processo era stata realizzata nella notte tra il 24 e il 25 giugno 2022 sulla Fonte di San Cerbone, a Baratti, nel territorio di Piombino: due grandi monete etrusche con il volto di Medusa, concepite in dialogo diretto con il Tesoro di Populonia allora esposto nel vicino museo archeologico. Un intervento site specific, dunque, pensato non come gesto di appropriazione ma come atto di connessione simbolica tra storia, archeologia e contemporaneità.

La vicenda, all’epoca, aveva suscitato un acceso dibattito nazionale. L’opera era stata apprezzata pubblicamente anche da figure istituzionali e scientifiche locali, prima di essere vandalizzata con vernice nera da ignoti e successivamente rimossa su disposizione della Soprintendenza. Da lì l’inchiesta, il processo, l’accusa di violazione del Codice dei Beni Culturali.

OZMO, Populonia

Ma è nelle motivazioni della sentenza che il caso assume una portata storica. Il giudice Luciano Costantini stabilisce anzitutto che la struttura su cui Ozmo intervenne non fosse, tecnicamente, il manufatto storico originario, bensì una ricostruzione moderna degli anni Cinquanta. Ma soprattutto affronta il nodo decisivo: l’opera può essere considerata “imbrattamento”? La risposta del tribunale è netta. No. Perché il deturpamento implica una diminuzione del valore estetico o funzionale del bene, mentre, nel caso specifico, l’intervento artistico produceva l’effetto opposto.

Le parole della sentenza meritano di essere lette con attenzione: i disegni di Gesi costituiscono «un’opera artistica» e attribuiscono «Un valore culturale» al luogo, essendo finalizzati a «Dare lustro e importanza ad un bene». Effetti, scrive il giudice, «Incompatibili» con il concetto stesso di imbrattamento. È difficile sottovalutare il peso culturale di questa formulazione.

Per decenni la street art italiana è rimasta sospesa in una zona grigia: celebrata dal sistema dell’arte, collezionata dai musei, commissionata dalle amministrazioni pubbliche e contemporaneamente perseguita come pratica illegittima quando nata fuori dai circuiti autorizzati. Una contraddizione che racconta molto del rapporto problematico tra istituzioni e arte contemporanea nello spazio urbano.

La sentenza di Livorno sembra incrinare proprio questo schema. Non afferma che ogni intervento urbano sia automaticamente arte, né che ogni gesto creativo debba essere sottratto alla legge. Ma introduce un criterio fondamentale: il valore culturale dell’opera e la sua capacità di riqualificare simbolicamente un luogo devono entrare nella valutazione giuridica. È una distinzione cruciale. Perché separa finalmente il vandalismo dalla ricerca artistica.

OZMO, Populonia

In fondo, tutta la storia dell’arte moderna è attraversata da questo conflitto tra istituzione e libertà creativa. Dall’urinale di Duchamp alle azioni di Beuys, dai muralisti messicani ai graffiti newyorkesi degli anni Settanta, molte delle forme artistiche oggi riconosciute sono nate come pratiche considerate improprie, disturbanti, persino illegali. «Ogni atto di creazione è prima di tutto un atto di distruzione», scriveva Picasso. E spesso ciò che scandalizza un’epoca diventa il linguaggio della successiva.

La street art, del resto, è forse la più politica delle arti contemporanee proprio perché interviene sul concetto di proprietà dello spazio visivo. Chi decide cosa può apparire sui muri delle città? Chi stabilisce il confine tra decoro e immaginazione? E soprattutto: può esistere una città realmente contemporanea senza conflitto estetico? La decisione del Tribunale di Livorno sembra suggerire che il diritto non possa più ignorare queste domande.

C’è inoltre un elemento quasi simbolico, al limite del paradosso, che rende la vicenda ancora più eloquente. L’opera di Ozmo fu rimossa perché ritenuta illecita. Oggi, a distanza di anni, la fonte è tornata nel degrado e reca segni di vandalismo reale. Come sottolinea lo stesso artista, nel descrivere la (triste) vicenda: «In quattro anni di attacchi personali e istituzionali, anche al mio valore artistico e a un’opera che avevo donato e oggi è perduta, ho pensato di chiuderla con un patteggiamento. Ho scelto invece di andare fino in fondo. Sono grato a chi mi è stato accanto — avvocati e istituzioni con cui ho spesso collaborato per leggere e valorizzare storia e territori. È arrivata una sentenza che riconosce il valore culturale della mia arte e l’attenzione che metto in ogni intervento: un precedente storico per l’arte pubblica nel Codice dei Beni Culturali. Peccato per la fontana della mia infanzia, di nuovo abbandonata».

L’arte che aveva tentato di restituire identità e attenzione a quel luogo è dunque scomparsa; il degrado, invece, è rimasto. È forse qui che la sentenza assume il suo significato più profondo. Non soltanto nell’assoluzione di un artista ma nel riconoscimento implicito di una verità che le città contemporanee conoscono bene: l’arte pubblica non è una minaccia all’ordine urbano. Al contrario, può essere uno degli ultimi strumenti capaci di produrre memoria, appartenenza e immaginazione collettiva dentro spazi consumati dall’abbandono.

Per questo la decisione di Livorno non riguarda solo Ozmo. Riguarda il modo in cui una democrazia sceglie di guardare all’arte. E forse dice, finalmente, che la libertà artistica non è una concessione da tollerare, ma una forma essenziale di vita civile.

@https://www.twitter.com/AleCrisantemi

Nato nel 1980, è appassionato di arte, con particolare propensione per quella figurativa, collabora con Exibart dal 2008. Nonostante la formazione self-taught nel campo dell'arte, si è affermato nel tempo come esperto di pittura, partecipando alla giuria di numerosi concorsi e collaborando come corrispondente di arte e cultura per varie testate. Tra i vari incarichi per Exibart, cura oggi la rubrica Case ad Arte dedicata alle dimore degli artisti in Italia e all'estero.

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