Terme di Caracalla
Niente fast food tra i reperti archeologici: la VI Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di McDonald’s sull’apertura di una sua sede in viale Guido Baccelli, a Roma, nella zona delle Terme di Caracalla. L’area è inserita nella lista dei siti considerati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, che nel nostro ordinamento non godono di una tutela specifica ma che, a causa della loro unicità, beneficiano delle forme di protezione specifiche e apprestate ai beni culturali e paesaggistici. La sede del McDonald’s avrebbe dovuto sorgere, precisamente, negli spazi dello storico vivaio Eurogarden, «Senza volumi aggiuntivi e senza insegne impattanti», assicuravano dalla multinazionale che, in effetti, in diverse città in tutto il mondo, ha costruito diverse sedi dall’architettura e dal design molto curati.
La storia ha avuto inizio nel 2018, con Regione Lazio, Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area archeologica di Roma del Ministero e Soprintendenza Capitolina che davano parere favorevole alla proposta presentata da McDonald’s development Italy LLC, che nel progetto faceva esplicito riferimento alla «Riqualificazione della zona». Parere favorevole anche da parte del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Permessi di Costruire – Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Roma, secondo cui i lavori non necessitavano dell’Autorizzazione Paesaggistica. Sulla vicenda aveva espresso il suo parere, nel 2019, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’allora Mibac retto da Alberto Bonisoli, oggi MIC – Ministero della Cultura, che in autotuela aveva annullato l’autorizzazione della Soprintendenza all’esecuzione del progetto.
Quindi, contro il divieto del Ministero, McDonald’s aveva fatto appello al TAR, successivamente respinto. La multinazionale però non si è fermata, presentando ricorso al Consiglio di Stato, con Comune di Roma, Ministero dei Beni Culturali e Codacons questa volta costituiti in giudizio. E la VI Sezione dell’organo massimo giudice speciale amministrativo ha messo la parola fine alla querelle giudiziaria.
Nella sentenza il 27 dicembre 2021, dal Consiglio di Stato, il Consiglio cita l’art. 150 del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio, che «Attribuisce espressamente sia alla Regione sia al ministero il potere di ordinare la sospensione di lavori atti ad alterare i valori paesaggistici del territorio, a tutela sia dei beni già vincolati sia di aree che si intende tutelare con l’imminente adozione di un futuro vincolo paesaggistico; si tratta, pertanto, di un potere che può essere esercitato anche a salvaguardia di aree o immobili non ancora dichiarati di interesse culturale o paesistico».
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