Edvard Munch, L'urlo, 1893. Olio, tempera, pastello su cartone, 91Ă73,5 cm, Galleria Nazionale, Oslo
LâArt Team dello studio legale Nctm ci consegna la seconda e ultima parte di âDuring the Exhibition the Gallery Will Be Closedâ*, documento in soccorso di artisti e galleristi in questa epoca di emergenza Covid-19. Nel seguente documento le regole per il gallerista: la vendita a distanza richiede la forma scritta.
Lâemergenza sanitaria e il mercato dellâarte: nuovi modelli di business per le gallerie
La straordinaria situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 sta inevitabilmente incidendo in maniera significativa anche sul mercato dellâarte, ponendo nuove sfide a tutti gli operatori del settore e, in modo particolare, alle gallerie dâarte.
In un momento come quello attuale di distanziamento sociale, infatti, le gallerie dâarte si trovano a dover ripensare il modo di relazionarsi con il pubblico e il proprio tradizionale business, individuando nuovi canali di vendita a distanza di opere dâarte, essendo espressamente consentite â anche nel contesto di emergenza sanitaria â tali modalitĂ di svolgimento dellâattivitĂ economica.
Con la crisi globale derivante dallâemergenza sanitaria mondiale, dunque, il processo di trasformazione digitale dellâattivitĂ commerciale delle gallerie dâarte che ha caratterizzato il 2019 â come evidenziato dallâ Art Basel e UBS Global Art Market Report 2020 â risulta quanto mai urgente e non piĂš procastinabile.
Diverse le risposte approntate per fronteggiare lâattuale situazione emergenziale, soprattutto incentrate sulla ricerca di nuove strategie di marketing e di innovative modalitĂ di audience engagement e networking.
Alcuni galleristi hanno allestito spazi espositivi virtuali, come la galleria Massimo De Carlo con il progetto VSpace o la galleria Deodato Arte; altri hanno aperto sui propri siti web delle online viewing room mediante le quali presentare i propri programmi e i propri artisti al pubblico internazionale, strategia messa in campo da DavidZwirner, da Gagosiane dalle gallerie italiane Continua e RaffaellaCortese; altre gallerie hanno lanciato delle piattaforme di virtual reality, come la galleria svizzera Hauser&Wirth; altre invece si sono concentrate su progetti espositivi virtuali e sullo story telling degli artisti rappresentati e delle opere in vendita sui propri profili social o hanno spostato la propria rete relazionale ed espositiva sul web e sui social network, creando digital community al fine di dare continuitĂ alle relazioni con i collezionisti e il pubblico.
Tra i business model adottati vi è anche il ricorso ad apposite piattaforme di e-commerce di opere dâarte per gestire le proprie vendite online, come Artsy, Artspace e Artprice, piattaforme leader del mercato dellâarte, o a marketplace virtuali come Kooness o Invaluable, mediante i quali consentire lâaccessibilitĂ virtuale delle opere messe in vendita, facilitare gli scambi commerciali e allargare la domanda raggiungendo nuovi potenziali acquirenti, soprattutto stranieri, proprio tramite il web.
Nessuna galleria, tuttavia, ha spostato completamente online la propria rete commerciale, creando veri e propri portali di e-commerce. Il gallerista si è quindi evoluto implementando âvetrineâ online  e aggiornando il proprio âregistroâ interlocutorio sfruttando il web e in alcuni casi anche la sempre maggiore diffusione dei social network, il tutto però proseguendo nellâaffermazione del proprio storico ruolo allâinterno del sistema dellâarte: la galleria quale luogo di scambio culturale in cui il rapporto privilegiato con lâartista e con il collezionista è incentrato sulla conoscenza personale, sulla fiducia, sulla reciproca considerazione di affidabilitĂ e sul frequente ricorso a modalitĂ informali di conclusione degli accordi, come lâoralitĂ e la stretta di mano.
Questo nuovo sistema richiede ulteriori e diversi accorgimenti (anche legali) da parte del gallerista, obblighi di informazione articolati e di stipulazione di contratti scritti, trovando applicazione a tali tipologie di compravendita la disciplina dei contratti âa distanzaâ.
artsy
LâessenzialitĂ della forma scritta nella contrattazione a distanza
Seppure il rapporto con la propria clientela resti personale e venga condotto tramite e-mail o telefonate, lâattivitĂ professionale svolta inter absentes deve qualificarsi come attivitĂ fuori dei locali commerciali, importando lâattivazione di una serie di misure volte a tutelare la formazione di un consenso consapevole da parte dellâacquirente16.
In tali casi, la materia è disciplinata in maniera dettagliata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante âCodice del consumo, a norma dellâarticolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229â (di seguito, il âCodice del Consumoâ) e per quanto concerne il commercio elettronico al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (richiamato dallâarticolo 68 del Codice del Consumo).
Con specifico riferimento al settore qui di interesse, la disciplina dettata dal Codice del Consumo per la vendita âa distanzaâ trova applicazione, infatti, in tutti i casi in cui le operazioni di vendita di opere dâarte vengono concluse senza la presenza fisica e simultanea del professionista-gallerista e dellâacquirente, ovvero mediante lâuso esclusivo di uno o piĂš mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio utilizzando telefono e e-mail)17.
Al fine di contenere lâasimmetria informativa insita nella relazione professionista-consumatore e di colmare i gap percettivi e informativi derivanti dallâimpossibilitĂ di incontrare di persona il gallerista, di ricevere direttamente da lui informazioni sullâopera e di essere rassicurati circa lâautenticitĂ e la provenienza della stessa, di visionare dal vivo lâopera â circostanza, questâultima, che assume particolare rilevanza nel mercato dellâarte in ragione della necessitĂ di verificare le caratteristiche e lâeffettivo stato di conservazione del bene â il Codice del Consumo pone in capo ai professionisti stringenti obblighi informativi e di forma, i quali si pongono in netto contrasto con le prassi tipiche del mercato dellâarte caratterizzate, fra lâaltro, da informalitĂ e dallâassenza di particolari forme regolamentate delle transazioni commerciali.
In particolare, lâarticolo 49 del Codice del Consumo impone al professionista che vende beni mobili a distanza o fuori dei locali commerciali di fornire al consumatore, prima della conclusione di un contratto, una serie di informazioni inerenti: i) le caratteristiche principali dei beni; ii) lâidentitĂ del professionista e il suo indirizzo; iii) il prezzo dei beni comprensivo di eventuali tasse ed imposte; iv) le modalitĂ di pagamento, le spese di consegna e le relative modalitĂ ; v) lâesistenza del diritto di recesso, le modalitĂ , Â i tempi di restituzione dei beni e i costi che lâacquirente dovrĂ sostenere19.
Si tratta di informazioni che rivestono unâimportanza fondamentale nel mercato dellâarte soprattutto nellâottica di consentire allâacquirente di porre in essere un acquisto pienamente consapevole: conoscere nel dettaglio le caratteristiche essenziali dellâopera dâarte, soprattutto mediante descrizione fotografica o video, permette di ricreare a distanza lâesperienza del contatto diretto con lâopera stessa, passaggio questâultimo decisivo nel processo di acquisizione di unâopera dâarte20.
Gli stringenti ed estesi obblighi di informazione precontrattuale sin qui delineati sono posti in capo ai professionisti esclusivamente nellâesercizio di attivitĂ commerciale a distanza e, pertanto, con riferimento al settore dellâarte, impongono ai galleristi di strutturare ed organizzare la propria attivitĂ commerciale a distanza in modo da prevedere idonee modalitĂ di trasmissione â in maniera chiara, comprensibile e completa â delle suddette informazioni, e di formalizzare i rapporti con gli acquirenti.
Le suindicate informazioni, infatti, per espressa previsione normativa, devono essere confermate per iscritto o su supporto duraturo al momento della conclusione del contratto, a formarne parte integrante, e non possono essere modificate se non con accordo espresso anche dellâacquirente (articoli 50 e 51 del Codice del Consumo).
E cosĂŹ, alla stretta di mano tra il gallerista e il collezionista si sostituisce la stipulazione di un accordo scritto, mediante il quale i rapporti tra tali parti si formalizzano allo scopo di favorire la trattativa a distanza e di concludere la vendita di unâopera dâarte in maniera trasparente, informata e responsabile.
Nel mercato dellâarte, inoltre, alla consegna della documentazione informativa e di copia dellâaccordo scritto allâacquirente-consumatore si affianca la consegna della documentazione attestante lâautenticitĂ o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dellâopera oggetto di compravendita, che, come noto, ai sensi dellâarticolo 64 del Codice dei Beni Culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) costituisce un obbligo per chiunque eserciti lâattivitĂ di vendita al pubblico e/o di esposizione a fini di commercio di opere di pittura, scultura, grafica ovvero di oggetti dâantichitĂ o di interesse storico od archeologico.
Pare opportuno precisare che la regolamentazione dei rapporti con gli acquirenti â mediante la registrazione delle transazioni in modo sicuro e verificabile e la segregazione e conservazione delle informazioni inerenti lâopera venduta e il soggetto acquirente â garantisce altresĂŹ il rispetto della nuova normativa in materia di antiriciclaggio da parte delle gallerie, che impone proprio (anche) a tali operatori del mercato dellâarte di dotarsi di una serie di presidi e procedure di carattere preventivo, tra i quali la verifica adeguata della clientela, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di incorrere in responsabilitĂ e di evitare danni sul piano reputazionale. Doppio, dunque, il vantaggio per le gallerie dâarte derivante dal rispetto degli obblighi informativi sopra indicati.
Si precisa che le disposizioni sin qui richiamate hanno carattere imperativo, per cui qualsiasi pattuizione volta a derogarvi in senso piĂš sfavorevole al consumatore è colpita da nullitĂ di protezione ai sensi dellâarticolo 66-ter del Codice del Consumo e determina altresĂŹ lâapplicazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da parte dellâAutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato e dellâUfficio Sanzioni delle Camere di Commercio.
Sothebyâs Institute of Art
Riproduzione online delle immagini delle opere
Il ricorso a canali di vendita a distanza determina, tra le altre cose, anche la necessitĂ di procedere alla riproduzione (eventualmente sul web o in un catalogo) delle immagini delle opere poste in vendita.
Al fine di consentire una piÚ corretta e puntuale informazione dei potenziali acquirenti in merito alle caratteristiche delle opere e al loro status di conservazione è indispensabile descrivere le opere anche attraverso la loro raffigurazione fotografica.
Posto che, secondo il dettato normativo dellâarticolo 13 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, la âLegge sul diritto dâautoreâ), il diritto di riproduzione è un diritto esclusivo spettante allâautore dellâopera, per la lecita utilizzazione dellâimmagine dellâopera allâinterno di cataloghi di mostre o dâasta è sempre necessaria lâautorizzazione del titolare del diritto stesso, essendo la riproduzione fotografica di unâopera dâarte allâinterno di un catalogo una forma di utilizzazione economica dellâopera stessa.
Tuttavia, tale operazione, posta in essere con la mera finalitĂ di descrivere opere che non possono essere visionate ed esaminate di persona e di agevolarne cosĂŹ la vendita a distanza, non rientra nellâeccezione di cui allâarticolo 70, comma 1-bis, della Legge sul diritto dâautore.
Facendo leva sul principio dellâesaurimento dellâesclusiva per lo sfruttamento economico dellâopera dellâingegno spettante allâautore della stessa, autorevole dottrina italianaâ anche alla luce del dettato normativo dellâarticolo 68-bis della Legge sul diritto dâautore che consente gli atti di riproduzione temporanei e transitori, privi di rilievo economico ed eseguiti allâunico scopo di consentire un utilizzo legittimo dellâopera stessa â ha sostenuto la possibilitĂ per un proprietario di unâopera dâarte (o del suo mandatario) di compiere atti di riproduzione temporanei per la sola finalitĂ di rivendita dellâopera acquistata senza dover necessariamente ottenere lâautorizzazione dellâautore o dei titolari del diritto di riproduzione.
Porgendo lo sguardo al diritto extraterritoriale, gli assunti di cui sopra non sembrano essere ammessi nellâordinamento francese, nel quale, ai sensi dellâarticolo L. 122-5 del Code de la propriĂŠtĂŠ intellectuelle, è prevista una sola eccezione alla regola della preliminare autorizzazione del titolare del diritto di riproduzione, ovvero nel caso di riproduzioni, in tutto o in parte, di opere dâarte grafiche o plastiche destinate a figurare in cataloghi di una vendita giudiziaria effettuata in Francia e messi a disposizione del pubblico prima della vendita al solo scopo di descrivere le opere. Da tale eccezione sono dunque esclusi i cataloghi pubblicati da case dâaste private.
Secondo la normativa del Regno Unito, invece, ai sensi dellâarticolo 63 del Copyright Design and Patent Act del 1988, non costituisce violazione del diritto dâautore la riproduzione di unâopera dâarte allo scopo di pubblicizzarne e promuoverne la vendita.
Tale chiarezza normativa non si rinviene negli Stati Uniti, dove risulta dibattuta lâestendibilitĂ del principio del âfair useâ di cui allâarticolo 107 dellâU.S. Copyright Act del 1976 ai casi di utilizzo âdescrittivoâ di riproduzioni fotografiche di opere dâarte allâinterno di un catalogo di unâasta o di una mostra in galleria di cui allâarticolo 109, lettera c, della medesima normativa. Il dibattito, infatti, si divide tra coloro che ritengono fondamentale consentire â per evitare di compromettere le vendite, soprattutto a distanza â tale utilizzo descrittivo delle riproduzioni fotografiche senza la preliminare autorizzazione del titolare del diritto medesimo, e coloro che ritengono invece necessario ottenere il previo consenso del titolare del diritto di riproduzione delle opere, soprattutto nel caso di riproduzione sulle copertine e sulle prime pagine dei cataloghi o per finalitĂ puramente commerciali, ovvero di pubblicitĂ , marketing e promozione di aste e mostre in galleria.
Altro discorso bisognerebbe invece riservare al caso di utilizzo della riproduzione dellâopera per finalitĂ di promozione di altre opere, di una vendita o di un vernissage. Il tema, evidentemente, va dunque approfondito di volta in volta in relazione alle singole fattispecie concrete.
Massimo De Carlo, VSpace
Commercio internazionale
Considerato il carattere internazionale del mercato dellâarte, nel caso di negoziazione di contratti a distanza transfrontalieri â ovvero nellâambito di un contratto di vendita tra un professionista stabilito in Italia e un consumatore che risiede in un altro Stato membro dellâUnione europea o in un Paese extraeuropeo â il gallerista, in qualitĂ di professionista, è tenuto ad operare con particolari cautele nel rispetto della normativa imperativa posta dal legislatore comunitario e internazionale a tutela dei clienti consumatori esteri. In particolare, in tali ipotesi, il gallerista potrebbe specificare, in caso di determinazione unilaterale (anche) di questi aspetti, che tale scelta non pregiudica i diritti inderogabili riconosciuti ai consumatori dalla normativa loro applicabile.
Riflessioni finali
Le innumerevoli iniziative che le gallerie dâarte hanno messo in campo per fronteggiare la complessa situazione economica e finanziaria legata al Covid-19 dimostrano che, in un contesto emergenziale quale quello attuale, è possibile e necessario ricominciare dallâarte.
Il processo di trasformazione a favore del digitale e, in generale, dello scritto a discapito della tradizionale oralitĂ , può dunque costituire â anche guardando oltre lâattuale contesto di emergenza â una strategia âvincenteâ per tali attori del mercato dellâarte, soprattutto nella misura in cui questi orienteranno la propria attivitĂ commerciale âa distanzaâ verso una maggiore professionalizzazione, responsabilitĂ , trasparenza e sicurezza che consentiranno di mantenere le gallerie dâarte quali irrinunciabili luoghi di inclusione sociale per la diffusione della cultura.
Per la prima parte di âDuring the Exhibition the Gallery Will Be Closedâ, potete cliccare qui.
*âDuring the Exhibition the Gallery Will Be Closedâ è il nome di una raccolta a cura di Camiel van Winkel di saggi che inquadrano lâarte di oggi in gran parte âpost-concettualeâ, offrendo uno sguardo nuovo e rivelatore sulla sistematica dellâarte contemporanea. Pubblicato da Valiz (Amsterdam)
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