Il
pittore Salvador Dalí, deceduto il 23 gennaio 1989 a Figueras in Spagna,
lasciava quali successori ex lege cinque eredi. Inoltre, con testamento del 20 settembre
1982 aveva nominato lo stato spagnolo legatario universale dei suoi diritti di
proprietà intellettuale, amministrati dalla Fondazione Gala-Salvador Dalí.
A
partire dal 1997 la Société des auteurs dans les artes graphiques et plastiques
(ADAGP, società francese di gestione collettiva dei diritti d’autore sulle
opere figurative) riscuoteva i diritti di sfruttamento relativi alle opere del
pittore spagnolo, trasferendoli tramite la Visual entidad de gestión de
artistas plásticos (VEGAP, società spagnola di gestione collettiva dei diritti
d’autore sulle opere figurative) alla Fondazione Gala-Salvador Dalí, ad
eccezione del diritto sulle successive vendite (diritto di seguito), che veniva
corrisposto direttamente agli eredi.
Il
nodo della vicenda giudiziaria riguarda proprio la vendita all’asta delle opere
dell’artista effettuate su territorio francese, paese che riconosce il diritto
di seguito agli autori e dopo la morte agli eredi, ad esclusione però dei
legatari e aventi causa; in applicazione di tali norme il diritto di seguito
veniva corrisposto agli eredi dell’artista e non alla Fondazione, che in quanto
legataria non rientra tra i soggetti che dopo la morte dell’autore possono
beneficiare di tale diritto.
La
Fondazione Gala-Salvador Dalí e la Visual entidad de gestión de artistas
plásticos, ritenendo che in forza del testamento dovesse essere trasferito alla
Fondazione stessa anche il diritto di seguito sulle vendite all’asta effettuate
in Francia, il 28 dicembre 2005 citavano in giudizio la Société des auteurs
dans les artes graphiques et plastiques, che a sua volta chiamava in causa
anche gli eredi dell’artista, affinché fosse accertata l’illegittimità del
comportamento della società francese di gestione collettiva.
Nel
corso del procedimento il Tribunale francese ha sottoposto alla Corte di
Giustizia una questione pregiudiziale circa l’interpretazione di alcune norme
della direttiva sul diritto di seguito (2001/84/CE) in relazione alle
disposizioni del codice francese della proprietà intellettuale che escludono
gli eredi e gli aventi causa tra i soggetti che, dopo la morte dell’autore,
possono beneficiare del diritto di seguito.
La
Corte di Giustizia, con la sentenza del 15 aprile 2010, ha stabilito che non è
contraria all’ordinamento comunitario e, in particolare, alla direttiva sul
diritto di seguito, una disposizione nazionale – quale è quella francese – che
riservi il beneficio del diritto sulle successive vendite ai soli eredi ex
lege dell’artista,
ad esclusione dei legatari testamentari.
studio
legale d’ammassa & associati
*articolo pubblicato su Exibart.onpaper n. 68. Te l’eri
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