Prendendo spunto da tali fatti, in linea generale è
pacifico che ogni forma di utilizzazione delle opere dell’ingegno rientra
nell’esclusiva dell’autore e corrisponde a uno specifico diritto di
sfruttamento economico dell’opera, che deve essere separatamente ed
espressamente trasferito dall’autore al momento della conclusione dei contratti
che precedono (o dovrebbero precedere) la pubblicazione e la
commercializzazione dell’opera stessa. In applicazione dei suddetti principi
che regolano la materia del diritto d’autore, se – per esempio – l’autore
autorizza l’esposizione di una propria creazione artistica nell’ambito di una
mostra, egli deve autorizzare tanto la riproduzione fotografica dell’opera al
fine della sua pubblicazione nel catalogo cartaceo della mostra, quanto la
diffusione su internet dell’opera.
Nell’ottica della gestione e della negoziazione dei
diritti d’autore si può ritenere che l’iPad costituisca un nuovo strumento per
navigare su internet (al pari dei cellulari di nuova generazione) e che, in
quanto tale, costituisca un mezzo per comunicare l’opera al pubblico e per
mettere a disposizione del pubblico l’opera “in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento
scelti individualmente”, ai sensi dell’art. 16 della legge sul diritto
d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633, e sue successive modifiche). Se
pertanto l’autore ha contrattualmente autorizzato – facendo ricorso ad adeguate
e ben formulate clausole contrattuali – la comunicazione dell’opera al pubblico
tramite internet, si potrebbe ritenere che anche la diffusione su internet
tramite iPad sia stata autorizzata.
Diverse conclusioni devono trarsi qualora il
contratto non menzioni in alcun modo la comunicazione e la diffusione
dell’opera tramite internet: si pensi ai contratti stipulati quando internet
non era giunto ai livelli di sviluppo odierni o non era addirittura esistente.
Il problema che si pone in questi casi è quello della necessità o meno di
negoziare ex novo tali diritti,
poiché – secondo i principi generali in materia di diritto d’autore – non si
intendono trasferiti i diritti futuri, ossia quelli che al momento della
conclusione del contratto non esistevano poiché non esisteva quella determinata
forma di sfruttamento dell’opera. A rigore, quindi, in presenza di contratti
datati che non prevedono lo sfruttamento dell’opera tramite internet, sarebbe
richiesto un nuovo contratto per il trasferimento di queste nuove forme di
utilizzazione; di fatto, spesso si verifica una situazione di incertezza
giuridica circa la titolarità dei diritti.
studio legale d’ammassa & associati
*articolo
pubblicato su Exibart.onpaper n. 68. Te l’eri perso? Abbonati!
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