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Addio diritto di seguito. La replica della SIAE sulle linee guida per il mercato dell’arte

di - 18 Maggio 2019
In merito alla questione sulle nuove linee guida della SIAE per il mercato dell’arte, pubblichiamo questa replica dell’Ufficio Stampa SIAE.
«In riferimento all’articolo pubblicato il 14 maggio scorso sul sito exibart.com dal titolo: “Addio diritto di seguito. Le nuove linee guida della SIAE per il primo mercato dell’arte”, a firma di Lucrezia Cirri, riteniamo opportuno precisare che la frase “le gallerie del mercato primario in Italia non devono più pagare il diritto di seguito alla SIAE” non è tecnicamente corretta e potenzialmente foriera di comportamenti non in linea né con la normativa, né con i recenti interventi di SIAE, che ha disciplinato alcuni aspetti operativi della materia del diritto di seguito attraverso un Vademecum ad hoc. Infatti il concetto di mercato primario è riferibile solo ed esclusivamente alle transazioni e non anche alle gallerie. Queste ultime in generale possono intermediare, acquistare o vendere opere che insistono sia sul mercato primario, sia sul mercato delle vendite successive alla prima; pertanto la valutazione sull’assoggettabilità al diritto di seguito fa riferimento alla tipologia della transazione e non alla galleria in sé.
È assolutamente priva di fondamento poi l’affermazione, riportata nell’articolo, secondo cui la pubblicazione delle nuove linee guida da parte di SIAE, lo scorso primo febbraio, sarebbe avvenuta a seguito di un accordo stragiudiziale. Con la pubblicazione del Vademecum SIAE ha ottemperato al suo ruolo istituzionale fornendo un quadro di riferimento normativo ed operativo chiaro sia per gli operatori del territorio sia per i professionisti del mercato dell’arte (e tra questi i galleristi). Peraltro, prima di essere pubblicato sul sito istituzionale della Società, il documento è stato oggetto di condivisione – in un clima di reciproca collaborazione – con la principale associazione nazionale di categoria dei galleristi (ANGAMC).
In particolare, riguardo alla costruzione del sopra citato Vademecum, non si comprende quale ruolo decisivo abbia svolto lo studio legale Bonelli Erede (come invece si desume dal citato articolo) nella formulazione delle procedure e delle linee guida per gestire correttamente gli adempimenti previsti dalla normativa sul diritto di seguito».

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