Per una Libera Circolazione dell’Arte

di - 1 Marzo 2018
Evitando di entrare in elementi di diritto, che complicherebbero il ragionamento senza apportare maggiore conoscenza (è principio generale che il diritto debba seguire l’evoluzione del tempo), è il caso forse di approfondire il tema della restituzione delle opere trafugate agli Stati che ne detengono i relativi diritti di possesso e quello della circolazione delle opere d’arte a livello internazionale.
Se vogliamo essere precisi, le due questioni sono normate in modo approfondito sia a livello nazionale che a livello comunitario e si rimanda pertanto alla lettura di tali normative per una visione più dettagliata della questione.
Il punto che forse dovrebbe essere sollevato, tuttavia, è questo: in un processo di costruzione di un mondo sempre più globalizzato, in cui la mobilità è divenuta un elemento caratterizzante del nostro futuro, in un mondo in cui Londra è la quinta città per abitanti italiani (dopo Roma, Milano, Napoli e Torino), ha ancora senso prevedere restrizioni di sorta sulla circolazione delle opere d’arte?
Il problema è più spinoso di quanto sembri: proprio in virtù di quel principio generale di adattamento alla società del diritto con evidente corollario di necessità di flessibilità delle strutture giuridiche, la giurisprudenza si è sempre astenuta quanto più possibile da elementi definitori per quanto riguarda i beni culturali.
Sala deposito della Galleria nazionale di arte moderna di Roma
Basti pensare che fu proprio una corte statunitense a sancire forse l’avvio “sul piano di diritto” dell’arte contemporanea, con una sentenza che riguardava l’importazione di opere di Constantin Brancusi. Le opere dell’artista, infatti, erano state classificate dalla dogana americana quali oggetti di commercio e non opere d’arte, in quanto non riconoscibili attraverso le forme artistiche sino ad allora prevalenti. Ciò sollevò problemi di natura economica in quanto le imposte per l’importazione di opere d’arte erano meno alte rispetto a quanto previsto per gli oggetti commerciali. Il giudice che venne chiamato a dirimere la questione, si espresse sostenendo che non fosse una decisione che competesse ad un giudice stabilire se un dato oggetto fosse arte o meno.
Ciò, ovviamente, non può significare che la giurisprudenza debba essere sollevata dal rispondere ad alcune questioni centrali per lo sviluppo del mercato artistico, come nel caso di opere d’arte trafugate durante la seconda guerra mondiale. La mole delle esportazioni illegittime fu tale durante il conflitto mondiale da indurre la creazione di una disciplina a se stante rispetto al resto della disciplina che norma la circolazione dell’Arte.
È indubbio che, sul piano di diritto, ogni furto (o equivalente) debba essere punito. Tuttavia, il caso egiziano può essere fonte di un dibattito più ampio, che elude i confini della disciplina specifica e si estende ad una riflessione più generale.
Come recentemente ricordato da Christian Greco, l’Egitto, attraverso il sovrintendente generale alle Antichità Egizie, Zahi Hawass, ha mosso richiesta di restituzione di numerosissimi reperti, non intendendo richiedere in patria quanto esposto al Museo Egizio di Torino.
Caveau delle Gallerie d’Italia, Milano
Perché no?
Perché il Museo Egizio di Torino rappresenta, evidentemente, una sede espositiva che anche agli occhi del Sovrintendente è in grado di valorizzare i reperti e le opere esposte.
Da qui dovrebbe muoversi la riflessione sulla circolazione delle opere d’arte. Soprattutto se costituenti parte del patrimonio storico-artistico di una nazione. Prendiamo il caso Italia. Moltissimi nostri capolavori giacciono irrisolti all’interno di magazzini inaccessibili. È un problema di concorrenza. I nostri Musei sono pieni e probabilmente, ciò che in altri luoghi potrebbe risultare il pezzo forte di qualche collezione, nel nostro Paese invece è costretto a restare in panchina.
Perché non immaginare dunque qualche deroga sulla limitata circolazione delle opere culturali, che consentano una gestione più dinamica del nostro patrimonio, prevedendo anche la possibilità di alienare le opere purché concorrano determinate condizioni e sotto determinati vincoli, con clausole e penali specifiche che tutelerebbero in modo fortissimo lo Stato Italiano.
Una soluzione di questo tipo potrebbe aiutare tutto il nostro comparto, favorendo il dinamismo di uno dei settori meno liberali del nostro Paese e garantendo, al contempo, un consistente afflusso di capitali attraverso i quali migliorare la nostra Offerta Culturale.
Le opere “espatriate” verrebbero ad essere soggette a determinate condizioni minime di valorizzazione e di tutela. Sarebbero così protette e presentate al pubblico internazionale, con una condizione di vantaggio rispetto alla situazione attuale sia per le opere in se (che troverebbero una più adeguata collocazione rispetto ad un magazzino) che per il sistema Italia (che avrebbe ancora più strumenti di branding nel mondo).
Logico, no?
Stefano Monti

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