Categorie: Diritto

JUSARTIS | Fumetti in pieno diritto

di - 5 Maggio 2012
Il convegno Illustrazione, fumetto, cinema di animazione, organizzato dall’Associazione Illustratori e tenutosi a Bologna a marzo di quest’anno, é stato occasione di confronto su una serie di interessanti tematiche. Durante la conferenza è stata anche presentata dall’Associazione una bozza di contratto di edizione, ai fini di maggiore tutela per gli autori di immagini e nell’auspicio di diffondere la conoscenza degli aspetti giuridici.
Saranno trattati qui, di seguito, alcuni di carattere generale.
Nella legge italiana non si trova la parola specifica “fumetto”, ma ciò non significa che i fumetti non siano protetti dal diritto d’autore.  In primo luogo, all’art. 1, la legge sul diritto d’autore afferma che sono protette «le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione». All’art. 2, é poi contenuta una elencazione esemplificativa di opere protette, tra cui vi sono le opere letterarie e dell’arte del disegno. I fumetti vengono allora definiti opere composte (art.10 l.d.a.), ossia create dal contributo indistinguibile di più autori; la  protezione dura fino a settant’anni dopo la morte dell’ultimo autore. Secondo quanto emerso dal convegno, “Colorist” e “letterist” (ossia colui che scrive i caratteri all’interno del “balloon”) spesso non vengono considerati titolari di un diritto d’autore.

Poiché il problema, da un punto di vista giuridico, è se l’attività di questi soggetti possa essere qualificata come originale e creativa. Esame che dovrebbe essere condotto caso per caso,  rammentando che il livello di creatività richiesto é solitamente basso e che i tribunali possono spesso stupire. Basti pensare che, di recente, una Corte tedesca ha dichiarato protetto dal diritto d’autore un prototipo costituito da due patatine fritte, risalenti a ventidue anni or sono, e da cui l’artista, Stefan Bohnenberger, aveva tratto l’opera Pommes d’Or. Ebbene, l’artista ha ricevuto anche un risarcimento di 2.000,00 Euro per il fatto che il gallerista aveva perso il cimelio.

Tornando ai fumetti, sarebbe poi interessante indagare, soprattutto facendo riferimento a recenti controversie americane, se, oltre il diritto d’autore, il fumetto potrebbe essere protetto mediante altri titoli di proprietà intellettuale. Pensiamo allora, ad esempio,  alla possibilità di registrare il nome del personaggio come marchio (Batman é registrato come marchio comunitario dalla “DC Comics”; Tex Willer é un marchio della “Bonelli Editore”) o la registrazione del personaggio tridimensionale come modello (con protezione fino a venticinque anni dal deposito). Interessanti a tal proposito due recenti casi americani.
Nel primo la “DC Comics” ha fatto causa al “Gotham Garage” per violazione dei diritti d’autore sulla Batmobile, violazione dei diritti di marchio (il nome Batmobile), di modello (la “DC Comics” é titolare di ventidue modelli registrati relativi ai personaggi del fumetto e alla Batmobile) e concorrenza sleale. Il tutto perché il “Gotham Garage” ha iniziato a produrre e vendere sul mercato delle automobili repliche della Batmobile. In via preliminare, il Giudice ha ritenuto che la Batmobile possa essere protetta dal diritto d’autore, benché sia oggetto funzionale. Ma vedremo poi come andrà a finire. É interessante altresì paragonare questo caso a quello deciso a luglio – in modo opposto – dalla Corte Suprema inglese: i giudici inglesi hanno infatti escluso che l’elmetto di Starwars costituisca una “scultura”  e sia, quindi, protetto dal copyright.
Nel secondo caso americano, sempre la “DC Comics” ha fatto causa a John Stacks, per violazione di copyright e di marchi. Stacks ha difatti iniziato a produrre, vendere e pubblicizzare on line una serie di figurine con gli attori vestiti da Batman, Robin, Catwoman.
I casi citati sono utili a chiarire un aspetto importante: la legge conferisce all’autore una serie di facoltà esclusive, tra cui il diritto di riproduzione dell’opera (comunque venga effettuata) e il diritto di elaborarla. Sicché partire dal disegno di una Batmobile per crearne una figurina, un personaggio di un cartone animato, oppure un giocattolo, sono tutte attività illecite se non vi è il consenso dell’autore oppure dell’editore che ha acquistato i diritti dall’autore stesso. Da rammentare é anche che, secondo la legge, «La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge» (art. 109 l.d.a.).
Dunque, se l’illustratore vende l’originale di una tavola illustrata, l’acquirente non può, ad esempio, riprodurla in copie, o pubblicarla sul proprio sito web, a meno che l’autore non l’abbia espressamente autorizzato.
Durante il convegno ci si é anche chiesti se una seconda vendita dell’originale in questione, ove il prezzo sia superiore a 3.000,00 ed intervenga una galleria o una casa d’asta, sarebbe soggetta al “diritto di seguito” (all’infuori di queste condizioni il “diritto di seguito” non si applica). La legge menziona difatti gli «originali delle opere d’arte figurativa comprese, nell’articolo 2, come […] i disegni». Anche un numero limitato di ristampe, prodotte dall’artista, autografate e numerate potrebbe allora essere ritenuto oggetto di diritto di seguito.
elisa vittone
l’avvocato elisa vittone è specializzata
nell’area della proprietà industriale ed intellettuale; presidente
dell’associazione culturale Interalia; nel 2010 membro dell’IPSoc di
Londra.

*articolo pubblicato su Exibart.onpaper n. 78. Te l’eri perso? Abbonati!

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