20 marzo 2023

Copyright e diritto d’autore: i nuovi interrogativi sulle opere generate dall’Intelligenza Artificiale

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Un'opera generata dall’Intelligenza artificiale può avere la proprietà intellettuale? Per il governo degli Stati Uniti non proprio: discriminante l'intervento della creatività umana. E in Italia?

L'opera realizzata dall'IA Midjourney vincitrice di un premio alla fiera d'arte Colorado State Fair

L’Intelligenza artificiale può avere la proprietà intellettuale? Secondo l’USCO – United States Copyright Office, sì, no, più o meno. Secondo una dichiarazione rilasciata pochi giorni fa dall’ente governativo degli Stati Uniti che si occupa della materia del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, potrà essere considerata come ammissibile alla registrazione dei diritti d’autore anche un’opera generata dall’Intelligenza Artificiale. A patto però che l’autore, inteso come essere umano dietro alla macchina, possa dimostrare di aver dedicato una quantità significativa di lavoro creativo per l’elaborazione del prodotto finale.

Sono ormai diffusissimi i software di IA Intelligenza Artificiale in grado di generare automaticamente immagini o testo da un prompt di comandi o da un’istruzione, un processo che ha reso più facile non solo sfornare contenuti ma anche intentare cause (come quella epica che sta vedendo affrontarsi Getty Images e Stable Diffusion). Di conseguenza, l’USCO ha ricevuto un numero crescente di domande per registrare il copyright di vari materiali, in particolare opere d’arte, realizzati utilizzando tali strumenti.

La legge degli Stati Uniti afferma che la proprietà intellettuale può essere protetta da copyright solo se è il prodotto della creatività umana, dunque l’USCO riconosce solo il lavoro creato da esseri umani. Ed è una definizione tutt’altro che pacifica.

Un caso assimilabile, per certi versi, risale a qualche anno fa, in tempi non sospetti per l’IA, e coinvolgeva il fotografo David Slater, la Wikimedia Foundation e la PETA, organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali. E il macaco cinopiteco Naruto. Che nel 2011 diventò il personaggio più virale dell’internet, con gli autoscatti ottenuti manipolando la macchina fotografica lasciata incustodita da Slater, legittimo proprietario dell’oggetto. Ebbene, la PETA presentò una ingiunzione per chiedere l’assegnazione del copyright alla scimmia, ovvero per far riconoscere a Naruto la proprietà artistica e intellettuale dello scatto. Il tribunale diede ragione a Slater che rivendicava la sua scelta volontaria di lasciare la macchina incustodita.

In maniera non troppo dissimile, le macchine e gli algoritmi di intelligenza artificiale generativa non possono essere considerati come autori e i loro risultati non sono protetti da copyright. L’arte digitale, le poesie e i libri generati utilizzando strumenti come DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney, ChatGPT o anche il nuovo GPT-4 non saranno protetti da copyright se sono stati creati da esseri umani utilizzando solo una descrizione testuale o un prompt, ha spiegato il direttore dell’USCO, Shira Perlmutter. «Se gli elementi tradizionali di paternità di un’opera sono stati prodotti da una macchina, l’opera manca di paternità umana e l’Ufficio non la registrerà», si legge in un documento che descrive le linee guida sul copyright.

Nel 2018, spiegano, l’Ufficio ricevette una domanda per un’opera visiva che il richiedente descriveva come «Creata autonomamente da un algoritmo informatico in esecuzione su una macchina». In quel caso, la domanda venne respinta perché, sulla base della documentazione portata, si ritenne che l’opera non contenesse paternità umana. Nel febbraio 2023, l’Ufficio ha concluso che una graphic novel composta da testo scritto da persone e immagini generate da Midjourney costituiva un’opera protetta da copyright, specificando che le singole immagini non potevano essere protette da copyright. Dunque, l’USCO ha riconosciuto l’opera nella sua interezza come frutto della creatività umana ma non le parti generate dalla macchina.

La risposta dipenderà dunque dalle circostanze, caso per caso, tenendo in considerazione, in particolare, il funzionamento dell’IA e il suo utilizzo per creare il lavoro finale. E dalle nostre parti? Per il momento, in Italia, adeguandosi alle ultime disposizioni europee, si è escluso che la macchina, quindi l’IA generativa, possa essere identificata come autrice dell’opera. Un’opera può essere tutelabile solo se è nuova, frutto dell’ingegno e dotata di carattere creativo ma, anche in questo caso, le circostanze sono da valutare per ogni situazione e non è detto che un’opera elaborata da un algoritmo sia necessariamente pertinente al pubblico dominio: anche in questo caso, la quantità e la qualità del contributo creativo umano rappresenteranno la discriminante.

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