22 maggio 2019

LAW IS ART

 
My body, my (copy)right. Note sulla causa Cicciolina-Sotheby’s
di Miriam Loro Piana

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Al giorno d’oggi fare fotografie e video viene percepito quasi come un diritto fondamentale dell’uomo: viviamo, infatti, in una società convinta che tutto possa essere liberamente registrato, riprodotto ed immortalato.
È per questo che sembra quasi un contro senso che proprio Ilona Staller, nota come Cicciolina, ovvero una persona che è diventata famosa per il suo corpo e, ancor di più, per l’uso disinibito che ne ha fatto, partecipando alla pellicole erotiche più famose degli anni ’80 e ‘90, abbia deciso di agire in giudizio per opporsi alla circolazione di quello che, da molti, potrebbe essere considerato solo “un altro” scatto, un’altra immagine che la ritrae nuda e seducente nel mare magnum di video di cui la Staller è stata protagonista.
Ebbene, nel mondo dell’arte (come nella vita), si può sempre dire di “no”, indipendentemente da quante volte, in precedenza, si sia detto “sì”. E tutti hanno diritto di tutelare la propria immagine. Anche le pornostar.
Ilona Staller, infatti, ha recentemente fatto causa per 21 milioni di dollari alla nota casa d’asta Sotheby’s New York, colpevole di aver messo in vendita alcune delle fotografie della serie Made in Heaven, scattate da e con l’ex marito e noto artista Jeff Koons nel corso del loro intenso – ma breve – sodalizio d’amore, che ritraevano l’attrice senza che la stessa (stando alle dichiarazioni rilasciate da quest’ultima alla stampa) avesse mai autorizzato l’uso della sua immagine.
Questa vicenda, che verrà decisa di fronte ad un giudice statunitense, fornisce certamente alcuni spunti di riflessione anche per noi in Italia.
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Jeff Koons, Made in Heaven
La legge italiana, infatti, prevede che per sfruttare, per finalità commerciali, l’immagine di un individuo è necessario ottenere da quest’ultimo un consenso espresso, informato e specificamente prestato per l’uso che, chi intende valersi dello scatto, vuole farne. Diversamente, ai sensi dell’art. 10 c.c., la persona ritratta potrà, sempre ed in qualsiasi momento, chiedere all’autorità giudiziaria di inibire la circolazione del fotogramma che la ritrae.
L’obbligo del preventivo consenso esiste indipendentemente dal fatto che il personaggio ritratto sia famoso o meno. Le cause più note hanno a che fare con personaggi famosi semplicemente perché “fanno più notizia” e – soprattutto – perché sono quest’ultimi che, proprio in ragione della loro notorietà, subiscono maggiori danni dall’abusivo sfruttamento della loro figura e che, quindi, sono più propensi ad investire tempo e denaro in questo genere di battaglie legali.
Inoltre, dal momento che il diritto all’immagine è un diritto della personalità, e, quindi, indisponibile ed irrinunciabile, anche qualora il soggetto ritratto avesse prestato il suo consenso, nulla gli vieterebbe, ravvedendosi, in un secondo momento ed anche a distanza di anni, di revocare quel medesimo consenso, a suo tempo prestato, senza peraltro essere tenuto a fornire motivi e giustificazioni.
Non sappiamo come andrà a finire la vicenda giudiziaria che ha dato spunto a queste considerazioni.
Certamente, però, siamo convinti che tutti gli artisti potranno trarne un insegnamento ed un avvertimento: scegliete bene le vostre muse, trattatele con rispetto e, soprattutto, fate attenzione ai loro diritti.
Miriam Loro Piana
LAW IS ART è una rubrica realizzata in collaborazione con LCA Studio Legale / Gruppo Arte

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