10 gennaio 2003

Stato e musei. La legge Musées de France

 
di fabio marazzi

La Francia ha adottato una legge sui musei che presenta aspetti di grande novità. Ai quali anche il legislatore italiano e i “tecnici del settore” guardano con molto interesse. Su Exibart i punti salienti della normativa entrata in vigore da un anno…

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Il 4 gennaio 2002, in Francia è stata promulgata la nuova legge relativa ai musei di Francia, che sostituisce l’ordinanza del 1945 che non rispondeva più agli scopi attuali dei musei.
E’ stata creata l’etichetta di “Museo di Francia ” e sono state introdotte nuove misure fiscali.
I quattro grandi obiettivi ai quali la legge “Musei di Francia” intende rispondere sono:
-Ridefinire il ruolo e la posizione dei musei rispetto alle attese della società, in quanto enti al servizio dello sviluppo e del processo di democratizzazione culturale.
I musei francesi, secondo la legge, hanno quale missione la conservazione delle collezioni giudicate e riconosciute di interesse pubblico, all’interno di un obiettivo di servizio al pubblico o quanto meno di utilità pubblica. Lo scopo della democratizzazione culturale si colloca al centro dello spirito della legge attraverso la nozione di massima accessibilità al pubblico e d’accesso a tutti alla cultura e pertanto un’affermazione del ruolo dei musei non solamente in termini patrimoniali ma anche di educazione, diffusione e di obbligo a progettare e gestire una politica tariffaria di accesso ai musei all’interno di un quadro politico culturale;

– Armonizzare lo statuto dei musei riconosciuti dallo Stato e federare, nel rispetto delle loro specificità, i vari musei francesi; il testo della legge, che si applica all’insieme dei musei riconosciuti dallo Stato, quale ne sia la tutela amministrativa, definisce un corpo minimo di regole comuni con lo scopo di garantire ciò che è fondamentale, ossia la protezione delle collezioni, l’accessibilità al pubblico e mettere un termine a disparità ingiustificate, soprattutto tra musei francesi di diritto pubblico e di diritto privato. La composizione dell’Alto Consiglio dei musei di Francia, organismo che svolge un ruolo federativo essenziale all’interno della nuova legge, rifletterà le differenti famiglie tematiche dei musei ed i diversi livelli di responsabilità.

– Migliorare la protezione delle collezioni: il testo afferma l’inalienabilità delle collezioni, nel rispetto del principio di sovranità pubblica. Si subordina la possibilità di declassare oggetti di collezioni di un museo di Francia di titolarità di un ente morale di diritto pubblico al parere conforme (autorizzazione) reso da una commissione scientifica la cui composizione e funzionamento saranno fissati per decreto e si escludono da tale possibilità gli oggetti provenienti da donazioni o lasciti ereditari, così come quelli acquistati con l’aiuto dello Stato. La legge prevede che in caso di pericolo, tutta o parte della collezione di un museo di Francia possa essere trasferita a titolo provvisorio.

– Integrare ed approfondire la logica della decentralizzazione: la legge precisa per la prima volta le regole applicabili ai rapporti tra Stati e collettività locali. Il controllo dello Stato viene limitato ai soli musei che avranno richiesto ed ottenuto la denominazione di “museo di Francia”. La legge prevede il trasferimento della proprietà alle collettività locali dei depositi anteriori al 1910. Si prevede la presenza nell’Alto Consiglio, di rappresentanti delle collettività locali.

-Nuove disposizioni fiscali:Un certo numero di nuove disposizioni fiscali, ispirate dalle conclusioni raggiunte da un rapporto redatto dall’Ispettorato generale delle imposte, su richiesta del Governo, sono state incluse nella legge. Le imprese soggette all’imposta sulle società potranno beneficiare di una riduzione di imposta pari al 90% dei versamenti effettuati a favore dell’acquisto a favore dei musei di Francia, di beni culturali di valore nazionale che siano stati oggetto di diniego di rilascio del certificato di esportazione e ciò nel limite del 50% dell’ammontare dell’imposta dovuta. Questa misura di grande portata dovrà largamente concorrere alla protezione del patrimonio nazionale d all’arricchimento delle collezioni pubbliche. Nello stesso spirito, le somme dedicate dalle imprese all’acquisto di beni culturali che siano oggetto, alla data dell’acquisto, di diniego di rilascio di certificato, avranno diritto ad una riduzione di imposta sui ricavi o di imposta sulle società, nel limite del 40% del loro ammontare.

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fabio marazzi

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