11 giugno 2003

jusartis_leggi Studi d’artista? Sfrattati!

 
Una recente sentenza della Corte Costituzionale. Gli studi d’artista aventi valore storico possono essere… sfrattati! Scaduto l’affitto tutto finisce. Ma qualche aspetto del proveddimento non è chiaro. Vedamolo brevemente insieme…

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Gli studi d’artista aventi valore storico e per questo soggetti a tutela ai sensi del Testo unico sui beni culturali, potranno essere sfrattati al termine del rapporto locatizio. Lo prevede la recente sentenza della corte costituzionale 185/2003 con la quale si è stabilita l’incostituzionalità dell’art. 52. comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1990 n.490 (si tratta per l’appunto del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), nella parte in cui non prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio gli studi d’artista ivi contemplati.
Questa sentenza interpretativa d’accoglimento della Consulta -che scaturisce dal contenzioso tra gli eredi del pittore Francesco Trombadori (Siracusa 1886- Roma 1961) e lo Stato francese- viene motivata dalla considerazione che la norma oggetto di pronuncia determina una ingiustificata limitazione dei diritti del proprietario il quale deve sopportare una illimitata continuazione del rapporto locatizio anche nei casi di morosità o di non rinnovo del contratto. In questi casi si darebbe infatti luogo ad una sorta di esproprio ‘virtuale’ senza indennità, tra l’altro in forza di un divieto non giustificato dall’esigenza di tutela di altri interessi giuridici. La Corte costituzionale ritiene infatti che restando ferme le norme che stabiliscono l’inamovibilità e l’immutabilità della destinazione d’uso di tutto quanto costituisce lo “studio d’artista”, la tutela prevista sarebbe comunque realizzata.
In questa vicenda non risulta chiaro però qualche aspetto di non poco conto. Lo studio d’artista viene “sfrattato” (e quindi trasferito altrove) restando di proprietà degli eredi (ma in questo modo ne risulterebbe totalmente alterata l’essenza e il valore storico)? Oppure i beni che compongono lo studio -proprio in forza dei vincoli di inamovibilità e immutabilità- restano dove si trovano ed entrano in possesso ab aeternitatem del proprietario dell’immobile dando luogo allora in questo caso ad una compressione sostanzialmente ablativa dei diritti degli eredi dell’artista senza indennità?
Forse in questi casi dovrebbe intervenire l’amministrazione statale con adeguati provvedimenti espropriativi. Vi sono ragioni della proprietà che la tutela dei beni culturali non comprende.

ugo giuliani

[exibart]

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