12 dicembre 2013

Diritto dell’arte e opere pubbliche. Se ne parla a Progetto IRIS, in Fabbrica del Vapore a Milano: tre domande ad Alessandra Donati

 

di

Chiara Camoni, senza titolo, mosaico, 2012. Marmo, dimensioni variabil. Courtesy SpazioA, Pistoia.

Alessandra Donati, Docente di Diritto Comparato all’Università Bicocca di Milano insieme ad Anna Detheridge di Connecting Cultures, al rettore dell’Università di Torino Gianmaria Ajani e Carlo Berizzi, presidente dell’Associazone Interessi Metropolitani con Cecilia Guida, storica dell’arte, coordinatore di ArtinReti e docente all’Università dell’Aquila, saranno i relatori di una tavola rotonda che oggi, dalle 17 alla Fabbrica del Vapore, promossa dal Comune di Milano e scatolabianca nell’ambito del Progetto IRIS, prenderà in esame le forme del diritto associate all’arte contemporanea, per proporre -per la prima volta- una revisione della legge detta del 2 per cento, ovvero quella materia che riguarda il finanziamento dell’arte nel suo ruolo pubblico. Volete saperne qualcosa di più? Vi consigliamo di seguire l’incontro, o di farvi spiegare da Alessandra Donati la materia, con le nostre tre domande: 
Andiamo dritti al punto: ci riassume in qualche battuta com’è e cosa implica la legge del 2% (1949) e che cosa ridiscuterete alla Fabbrica del Vapore?
«Domani presenteremo un progetto di lavoro: Gianmaria Ajani ed io, giuristi interessati alle problematiche del diritto a fronte dei fenomeni dell’arte contemporanea, dialogheremo con esperti del settore, con Anna Detheridge e Cecilia Guida, con curatori – come ATitolo – e  artisti – come la Fondazione Pistoletto, il Gruppo Diogene e gli altri riuniti in Artinreti, e l’Associazione Aim, per discutere nuove linee guida per l’arte nei luoghi pubblici. Dialogheremo con chi conosce e da anni crea arte pubblica partecipata. 
L’arte pubblica oggi– o forse sarebbe meglio dire ormai da tempo- si è trasformata in arte nello spazio pubblico, in arte capace di dare senso allo spazio sociale. La nostra regolamentazione in materia risale alla legge Bottai degli ’30, entrata poi in vigore nel ’49, che definisce i criteri di finanziamento dell’arte pubblica trattando ancora questo tipo di espressione artistica come semplice abbellimento. L’articolo 1 prevede, infatti, che le Amministrazioni dello Stato che provvedano alle nuove costruzioni  di edifici pubblici devono destinare una quota della spesa totale prevista nel progetto, quota variabile – dallo 0,5 al 2 per cento – a seconda dell’importanza del costo totale dell’edifico all’abbellimento, mediante opere d’arte, degli edifici stessi. 
Abbellimento di un edificio: questa è la nozione di arte pubblica che il nostro ordinamento tutela; ed è da questa stretta cornice che vogliamo uscire. Queste considerazioni sono proposte nella prospettiva della centralità dell’arte nella vita  del cittadino; ed è sulla base di queste considerazioni, e per ristabilire un giusto ruolo nel rapporto fra diritto ed arte, lasciata troppo spesso sola di fronte a normative episodiche e non organiche, che  avevamo già proposto, Gianmaria Ajani ed io, insieme a Anna Detheridge – storica d’arte – Gianni Bolongaro – Collezionista La Marrana Arteambientale – e sette artisti: Luca Bertolo, Chiara Camoni, Ettore Favini, Maddalena Fragnito, Linda Fregni, Alessandro Nassiri, Antonio Rovaldi, un documento, intitolato “Manifesto per i diritti dell’arte contemporanea”, nel quale avevamo già affermata la utilità di un sistema di relazioni fra tutte le parti coinvolte nel processo di creazione e fruizione dell’arte contemporanea: specificamente nell’arte pubblica, l’artista, il committente il pubblico e, oggi, una ulteriore soggetto imprescindibile, il mediatore artistico culturale. 
Oggi intendiamo superare quelle regole e quelle prassi che, e lo affermo schematizzando, fanno si che le opere d’arte, scelte dalla pubblica amministrazione per ornare un luogo pubblico, siano imposte al cittadino che vive quello spazio pubblico». 
Rispetto alle recenti proposte di riforma qual è il vostro proposito?
«Dal 1949 ad oggi, oltre ad essere mutato il valore, il senso e il messaggio dell’arte nel luogo pubblico, è cambiata anche la “committenza”, in un certo senso, perché dovremmo poter contare su di una committenza più sensibile ed attenta alla realtà del territorio: in seguito alla legge quadro sulla qualità architettonica del 2008, infatti, l’obbligo di destinare il 2 per cento del costo di realizzazione di un edificio pubblico è stato esteso anche alle amministrazioni pubbliche territoriali e dunque alle Regioni, Province, Comuni e tutti gli altri Enti pubblici.
Già nel 2006, comunque, si era acceso un certo interesse per la riformulazione della disciplina del finanziamento delle opere d’arte pubblica: è significativo che lo stesso legislatore avesse sentito già la necessità di intervenire, con una sorta di interpretazione autentica della stessa legge: le “Linee guida per l’applicazione della legge n.717/1949 recante norme per l’arte negli edifici pubblici” (D.M. del 29/1/2007).
In questi ultimi anni sono state varie le proposte, gli studi e i convegni organizzati: proposte per assicurare un ruolo di maggior importanza e tempestività al lavoro svolto dall’artista fin dalla prima fase di progettazione dell’edificio, mentre la legge Bottai, al contrario, prevedeva l’intervento dell’artista solo in un tempo successivo alla progettazione; si è quindi avvertita l’esigenza di riconoscere valore di efficacia alla collaborazione sinergica e tempestiva tra l’architetto e l’artista.  Si pone l’esigenza viceversa di affermare una più stringente autonomia dell’arte nel luogo pubblico e dell’aspetto del ruolo sociale che essa riveste: questo principio è condiviso pienamente da noi giuristi e dai nostri odierni interlocutori, che si sono già espressi in proposito e che da anni hanno operato concretamente ispirando la loro opera e i loro interventi a questi principi».  
Misure del diritto per l’arte nei luoghi pubblici” è il titolo di un suo saggio, uscito nel 2012. Che cosa si prevede, e cosa manca, per la tutela legale dell’arte pubblica contemporanea?
«La disciplina giuridica dell’arte contemporanea nei luoghi pubblici è opportuno che sia caratterizzata dal  ruolo svolto da una Mediatore culturale-artistico, cioè un organo rappresentativo che raccolga e coordini le istanze dei fruitori e le proposte dell’artista. Ne consegue la necessità di individuare modi e forme di rappresentatività e attuazione di un efficace coinvolgimento del pubblico e, conseguentemente, le modalità per riconoscere e favorire l’attività delle associazioni che hanno come fine questa funzione. 
Si auspica, quindi, una disciplina che preveda le nuove modalità di rapporti tra artista-pubblico-opera e regole. 
Inoltre il diritto, senza chiuderle entro una serie rigida di definizioni, deve riconoscere le peculiarità dell’arte temporanea , dell’arte site specific e off-site.
Si tratta di riforma di non poco peso: coinvolge i molti aspetti del diritto pubblico aventi ad oggetto la gestione del patrimonio ed interferisce con l’idea “classica” secondo la quale il bene acquisito dal soggetto pubblico deve permanere nel tempo, essere solido ed inventariabile. Categorie queste ormai alle spalle dell’attualità dell’arte contemporanea.
Passando dal generale al particolare, ma non per questo meno aspetto  importante, numerose  altre regole sono da modificare per riconoscere all’arte pubblica il suo effettiva valore sociale: diventa imprescindibile infatti una nuova pianificazione e il riconoscimento della responsabilità del committente per una reale destinazione dei fondi al percent for art; è importante quindi una nuova composizione delle commissioni di aggiudicazione dei bandi, nella composizione delle quali deve trovare giusto spazio il ruolo centrale degli stessi artisti, degli storici dell’arte e dei curatori, esperti delle nuove pratiche dell’arte contemporanea;  importante poi stabilire criteri perché sia assicurata alle gare effettiva conoscibilità e pubblicizzazione. E su tutti questi aspetti ci proponiamo di pervenire a proposte comuni e condivise».

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