18 marzo 2020

Il diritto di esposizione e riproduzione dell’opera

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La guida all’acquisto delle opere. Dopo la compravendita, opere d’arte in mostra: tra diritto di esposizione e riproduzione nei cataloghi

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Andy Warhol - Campbell’s Soup II, Complete Portfolio, 1969

L’autore di un’opera d’arte tutelata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. (la “Legge Autore”) ha “il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato” (art. 12 Legge Autore) e la cessione dell’opera “non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione” (art. 109 Legge Autore) [1].

È discusso tuttavia se la vendita dell’opera da parte dell’autore ad un collezionista, ma anche ad una galleria e/o ad un museo, comporti la contestuale e automatica cessione (anche) del diritto di esposizione al pubblico in una mostra.

La Legge Autore non menziona espressamente il diritto di esposizione e ci si domanda se l’esposizione di un’opera (in esemplare unico o in multipli numerati) possa essere ricondotta ad una delle facoltà di utilizzazione economica riservate all’autore; se così fosse, nonostante la consegna dell’opera il proprietario dovrebbe infatti sempre chiedere il preventivo consenso dell’artista (o dei suoi eredi, secondo l’ordine definito dalla Legge Autore) per esporla al pubblico [2].

La giurisprudenza prevalente (da ultimo, Trib. Verona 13 ottobre 1989 [3]) ritiene però che il diritto di organizzare esposizioni pubbliche dell’opera spetti al proprietario, e non all’artista, il quale potrà eventualmente, e sussistendone i presupposti, solo lamentare la violazione del proprio diritto morale d’autore qualora le modalità di esposizione ledano il suo onore e la sua reputazione (come ad esempio nel caso in cui l’esposizione includa opere d’arte non rappresentative del lavoro dell’artista presentate invece come significative o quando l’autore sia accostato ad altri artisti di diversa corrente o genere artistico).

In assenza di specifiche limitazioni, che devono essere pattuite per iscritto (secondo quanto previsto dall’art. 10 Legge Autore), il proprietario sarà pertanto sostanzialmente libero di esporre l’opera in mostre ed esibizioni, anche tramite il prestito a musei e gallerie.

Il prestito per esposizioni e mostre

Nel caso di opere tutelate come beni culturali, il prestito per esposizioni e mostre è tuttavia di norma soggetto ad autorizzazione delle amministrazioni competenti, che verrà rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione (e, nel caso di beni pubblici, anche di fruizione), subordinata all’adozione di misure idonee a garantire la integrità dei beni e alla stipula di idonea copertura assicurativa (cfr. art. 48 Codice dei beni culturali).

Se l’esposizione di opere d’arte (in particolare moderna e contemporanea) non è di massima soggetta all’autorizzazione dell’autore, la riproduzione delle opere su cataloghi e/o manifesti pubblicitari richiede invece sostanzialmente sempre il preventivo consenso dell’artista.

La Cassazione, sul punto, è stata chiara: “Il diritto di esposizione dell’opera, che spetta al proprietario cessionario del suo esemplare originale, non include quello di pubblicizzarla con la sua riproduzione su catalogo” (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11343); così anche la giurisprudenza di merito: “L’esercizio del diritto del proprietario di un quadro di esporlo in una mostra non comporta l’esclusiva di riproduzione autonomamente facente capo all’autore” (App. Roma, 23 dicembre 1992). E ciò sia che la riproduzione sia ai fini della vendita sia ai fini della promozione dell’opera o della mostra.

La riproduzione dell’opera in stampe e il catalogo

L’art. 13 della Legge Autore riconosce infatti all’autore il diritto di riprodurre la sua opera, intesa come facoltà esclusiva di moltiplicarla in copie, in tutto o in parte, in qualunque modo o forma, inclusa espressamente la fotografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. Tale facoltà rimane in capo all’autore anche nel caso di cessione dell’opera e il proprietario deve consentire all’artista di accedere all’opera per consentirgli di riprodurla.

Se da un lato la riproduzione di opere pittoriche senza il consenso dell’autore costituisce di norma una violazione dei diritti patrimoniali, difficilmente costituisce anche una violazione dei diritti morali dell’artista, ipotesi circoscritta ai casi in cui la riproduzione avvenga in concreta o senza il nome dell’autore nelle forme d’uso, attribuita ad altro artista o con il nome dell’artista corretto se quest’ultimo aveva deciso di restare anonimo o di essere identificato con uno pseudonimo, ovvero con il pregiudizio all’onore e al decoro previsto dalla legge (art. 20 Legge Autore).

L’eventuale (spesso più asserito che sostanziale) scopo culturale della riproduzione dell’opera nel catalogo non esonera in ogni caso dal dovere di rispettare il diritto di riproduzione in capo all’autore; “Lo scopo culturale della pubblicazione di un catalogo di un’esposizione non rientra nello scopo «di critica, di discussione ed anche di insegnamento» ex art. 70 l.a. e non rileva come esimente del dovere di rispettare i diritti economici d’autore” (App. Milano, 25 febbraio 1997). Nelle realtà dei fatti poi i cataloghi delle mostre spesso si pongono proprio in concorrenza con analoghe pubblicazioni contenenti riproduzioni delle opere esposte, pubblicate dall’autore in occasione della mostra per conseguire il massimo profitto, pregiudicando così lo sfruttamento dell’opera riservato all’autore.

Resta tuttavia in ogni caso lecita l’eventuale riproduzione di un’opera d’arte per fini di critica e discussione, come ad esempio in un giornale che recensisca l’esposizione.

Per quanto riguarda le opere tutelate (se del caso anche) come beni culturali, parimenti è (oramai) sostanzialmente lecita la riproduzione di beni culturali che avvenga senza scopo di lucro con qualsiasi mezzo, e quindi anche su Internet e in particolare su blog e social network, mentre rimane sempre necessaria la preventiva autorizzazione da parte delle amministrazioni che hanno in consegna il bene (alle quali è dovuto se del caso anche un canone di concessione determinato in base ai criteri stabiliti dall’art. 108 co. 1 del Codice e dal tariffario fissato con decreto ministeriale) se la riproduzione e l’utilizzo delle immagini sono invece effettuate per scopi commerciali (come potrebbe essere inquadrata una mostra privata o la riproduzione in un catalogo).

I curatori di mostre ed esposizioni dovranno pertanto accertarsi di aver preventivamente acquisito dagli artisti o dai loro eventuali aventi causa il diritto di riproduzione delle opere esposte, anche su Internet, prima di pubblicarle nei cataloghi, così da non incorrere in violazioni (ed eventuali richieste di risarcimento danni).

Il presente contributo costituisce un estratto della rivista ART&LAW di Negri-Clementi Studio Legale Associato.

[1] “Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente” (art. 109. co. 2 Legge Autore).

[2] Anche la dottrina che sostiene che l’autore rimanga titolare del diritto di esposizione negano tuttavia che quest’ultimo possa imporsi al proprietario per farlo valere, obbligandolo a mettergli a disposizione l’opera per esporla in pubblico.

[3] Dello stesso segno, in precedenza: App. Venezia, 25 marzo 1955; Trib. Roma, 16 maggio 1959; App. Roma, 13 maggio 1961; Corte Cass., 1 marzo 1967.

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