03 dicembre 2019

Direttore Accademia Belle Arti di Roma: arriva la sentenza del TAR

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Il Tar ha rigettato il ricorso presentato in seguito al bando e alla nomina del nuovo direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma

A mettere la parola fine alla querelle sorta in seguito alla nomina del nuovo direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma è arrivata la sentenza del TAR. I giudici hanno infatti rigettato il ricorso presentato da Dalma Frascarelli, docente di Storia dell’Arte Moderna e vicedirettrice dell’Accademia, dichiarando improcedibili i motivi aggiunti. Frascarelli aveva infatti presentato la sua candidatura che, però, non è stata esaminata, in quanto docente di II fascia, ravvisando, inoltre, irregolarità nella procedura elettorale e nella pubblicazione del bando, che avrebbe subito diverse modifiche. Da qui il ricorso presentato al TAR che, però, ha rigettato tutte le opposizioni sollevate dal ricorso, in primo luogo stabilendo la liceità del criterio di elezione ristretto ai docenti di I fascia, come da parere del MIUR.

«L’Accademia, preso atto del sopravvenuto parere del MIUR, conforme ai precedenti giurisprudenziali, esercitando il proprio potere di autotutela, ha ritenuto legittimamente di modificare il bando di gara prima della presentazione delle domande», si legge nella sentenza. «Il principio di immodificabilità della lex specialis richiamato dalla ricorrente riguarda la diversa ipotesi in cui tale modifica avvenga successivamente alla presentazione delle domande poiché l’amministrazione non potrebbe modificare, pena la violazione della “par condicio”, le regole del gioco in corso d’opera una volta che sia scaduto il termine per la presentazione delle domande».

Frascarelli sosteneva inoltre che nel verbale del 3 ottobre non vi era traccia della sua candidatura, nonostante fosse stata depositata nel rispetto dei termini previsti dal bando ma non si tratta di vizio invalidante. Secondo il TAR, infatti, la Commissione dell’Accademia di Belle Arti di Roma ha applicato una chiara indicazione del bando, in cui si limitava l’elettorato passivo ai Professori di prima fascia, ritenendo quindi di non esaminare la domanda della ricorrente, priva del requisito di eleggibilità. «Trattasi all’evidenza al più di mera irregolarità e non di un vizio invalidante, non essendo derivato alcun pregiudizio alla ricorrente che, infatti, ha proposto ricorso essendo perfettamente a conoscenza delle ragioni della sua estromissione dalla rosa dei candidati alla elezione», continua la sentenza.

1 commento

  1. Vergognoso discriminare docenti con stessi titoli culturali e artistici professionali tra 1 e 2 fascia. Deficiente chi si ostina a non aggiornare le cosiddette leggi a favore solo dei soliti pochi … senza altro pretendere…

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