14 giugno 2022

Beni culturali e NFT? Ok alla commercializzazione

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Confcultura presenta il primo parere legale in Italia sulla titolarità dei diritti NFT. Le parole dello studio Franzosi-Dal Negro-Setti

nft cinello
Definire una linea guida da seguire, ripristinare l’ordine, condividere i risultati con il Ministero dei Beni Culturali. Con questo obiettivo, Patrizia Asproni – Presidente di Confcultura, di Fondazione Industria e Cultura e del Museo Marino Marini di Firenze – ha chiesto allo studio Franzosi-Dal Negro-Setti delucidazioni sui diritti di utilizzo delle immagini dei beni culturali nell’ambito delle concessioni (qui un nostro excursus su alcuni dei recenti casi più significativi in materia di diritto d’autore e riproduzione delle immagini delle opere d’arte).
Un interrogativo che sorge nel pieno della bufera che ha investito l’azienda Cinello: «Ma ora di chi sono i diritti legati a quell’opera?», scriveva, lo scorso 25 maggio, Giuliano Foschini su La Repubblica, a proposito del Tondo Doni venduto in formato digitale, «Se mai il compratore dovesse decidere di esporlo, può farlo senza il permesso degli Uffizi?».  Dopo la replica del museo pubblicata punto per punto in una nota stampa («Il contraente non ha alcuna facoltà di impiegare le immagini concesse per mostre o altri utilizzi non autorizzati, e il patrimonio rimane fermamente nelle mani della Repubblica Italiana»), ecco adesso un nuovo parere legale. «Perché in casi come questi – dice Asproni – è sicuramente meglio intervenire prima piuttosto che dopo».

Una legislazione al passo con le nuove tecnologie: la richiesta di Patrizia Asproni

«La legislazione non riesce a stare al passo con le tecnologie. Gli NFT sono oggi una realtà che sta portando a trasformazioni epocali nell’arte e nella cultura. Bisogna capire che stiamo andando verso una ibridazione di ciò che abbiamo sempre considerato il marketing, ma questo non significa che non possiamo comunque cercare di dare un ordine al settore, anche mentre accelera. Occorre regolamentare utilizzando le norme già esistenti per tutelare i diritti dei musei, delle gallerie, dei collezionisti, delle imprese che operano nel settore. Confcultura ha chiesto la redazione di un parere legale ad uno degli studi più importanti ed esperti nella materia per supportare il MIC e il legislatore in una materia ancora tutta da esplorare, al fine di ottenere riscontri di semplificazione e non di burocratizzazione in un contesto che cambia con rapidità quantistica».

Titolarità dei diritti NFT. Il parere dello studio Franzosi-Dal Negro-Setti

«La riproduzione legata a NFT, così come quella nel Metaverso (che spesso ospita proprio queste forme infungibili di token), possono essere considerate una estensione territoriale dei luoghi in cui già tale riproduzione viene commercializzata. In altri termini, chi per contratto può riprodurre una copia di un’opera d’arte e commercializzarla può ritenere di avere licenza di farlo anche con questi strumenti digitali, come gli NFT, che incorporano i diritti di riproduzione, e suo concessionario, non solo l’opera d’arte in sé».

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